17 Marzo 2023

Plusvalenze pex: requisito della commercialità delle società che operano nel settore energetico

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Tra i requisiti che devono essere integrati per far sì che una plusvalenza possa essere qualificata per l’esenzione ai sensi dell’articolo 87 Tuir vi è il requisito della commercialità, il quale rappresenta quello di più difficile valutazione, soprattutto se oggetto di cessione sono le quote di una società in fase di start up che opera nel settore energetico.

In relazione al rapporto intercorrente tra il requisito della commercialità e la fase di start up, con la circolare 7/E/2013 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “il requisito della commercialità può considerarsi sussistente già nella fase di start up, sempreché la società partecipata, dopo aver ultimato le fasi prodromiche ed essersi dotata di un sistema organizzativo autonomo, inizi successivamente a svolgere l’attività per la quale è stata costituita” e, più in generale, che “perché si possa considerare sussistente il requisito della commercialità è necessario che l’impresa sia dotata di una struttura – frutto di una attività di organizzazione e predisposizione delle risorse necessarie – idonea all’avvio del processo produttivo in tempi ragionevoli in relazione all’attività d’impresa”.

Nel dettaglio, il documento di prassi sopra citato fornisce delle esemplificazioni utili nell’analisi dei criteri per la verifica della commercialità nei seguenti casi:

  • fase di start up seguita dall’attività commerciale: in questa ipotesi, l’esercizio dell’attività d’impresa – dopo la conclusione della fase preparatoria – realizza un effetto “trascinamento all’indietro” del requisito della commercialità, permettendo di considerare la sussistenza di questo requisito già dall’inizio fase di “start up” e, pertanto, attribuendo rilevanza a tale fase prodromica, sotto il profilo temporale, ai fini del riconoscimento del requisito di commercialità in capo alla partecipata;
  • fase di start up ancora in atto: qualora al momento del realizzo della partecipazione la fase preparatoria non risulti ancora completata, il requisito della commercialità ai fini pex non ricorre, in quanto l’attività preparatoria ancora in atto non costituisce condizione sufficiente al fine del riconoscimento del requisito di commercialità in capo alla partecipata; tuttavia, l’avente causa del trasferimento della partecipazione può computare – ai fini del requisito di commercialità della partecipata – il periodo di start up maturato in capo al dante causa, a condizione che, prima dell’ulteriore realizzo della partecipazione da parte dell’avente causa, la società partecipata abbia acquisito un carattere commerciale nel senso sopra precisato;
  • fase di inattività: nel caso in cui una società neo costituita non abbia posto in essere alcun atto preparatorio ed abbia quindi avviato, solo in un momento successivo, la fase di start up, seguita poi dallo svolgimento dell’attività commerciale, il requisito di commercialità si considera maturato dall’inizio della fase di start up; il periodo relativo alla mera costituzione formale non assume rilievo alcuno ai fini della qualificazione del requisito della commercialità.

In particolare, la circolare dell’Agenzia delle Entrate 7/E/2013, nel chiarire gli aspetti legati al trattamento della fase di start up nell’ambito dell’analisi del requisito della commercialità ai fini della participation exemption affronta il caso delle società operanti nel settore energetico.

Le società operanti nel settore della produzione di energia, per la peculiarità dell’attività che andranno a svolgere, prima di avviare l’attività tipica, pongono ordinariamente in essere una serie di attività preliminari che sono riconducibili alla fase di start up quali, a titolo meramente esemplificativo, la ricerca dei siti ove ubicare gli impianti, l’ottenimento dei permessi/autorizzazioni, la progettazione e la costruzione degli impianti medesimi.

L’Amministrazione finanziaria, ai fini della sussistenza del requisito della commercialità in capo alle società di produzione di energia elettrica dopo aver premesso che:

  • in linea di principio, pertanto, soltanto al termine di tale iter [ricerca dei siti ove ubicare gli impianti, l’ottenimento dei permessi/autorizzazioni, la progettazione e la costruzione degli impianti medesimi] la società disporrebbe di una struttura operativa potenzialmente idonea allo svolgimento dell’attività di produzione di energia e, quindi, solo da tale momento si configurerebbe l’esercizio di un’impresa commerciale ai fini pex”;
  • occorre, tuttavia, precisare che nell’ambito dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l’esercizio di infrastrutture energetiche dichiarate di interesse pubblico o di pubblica utilità sulla base della normativa di settore [cfr., in particolare, la L. 239/2004, in materia di riordino del settore energetico], il complesso delle attività concernenti le operazioni di finanziamento, di ricerca dei siti, di progettazione e realizzazione degli impianti, non ha natura meramente preparatoria ma integra immediatamente la realizzazione, seppur parziale, dell’oggetto sociale dell’impresa”;
  • ha concluso che “al pari di quanto già chiarito nel paragrafo precedente in ordine alle concessionarie di lavori pubblici, anche per tali soggetti [imprese di produzione di energia elettrica] l’esercizio di impresa commerciale deve ritenersi sussistente già a partire dall’avvio del complesso delle attività in esame”.

Recentemente l’Amministrazione finanziaria (risposta a istanza di interpello n. 883/2021) esprimendosi sul requisito della commercialità in relazione a partecipazioni in imprese operanti nel settore del fotovoltaico ha confermato, sulla scorta del chiarimento forniti con la circolare 7/E/2013, che possono fruire della disciplina pex le cessioni di quote di società che hanno posto in essere attività propedeutiche alla produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici.

A maggior ragione, dunque, è sussistente il requisito della commercialità successivamente all’allaccio dei pannelli fotovoltaici alla rete elettrica.