Poca chiarezza sugli obblighi contabili dei nuovi ETS – II° parte
di Luca CaramaschiLe disposizioni dettate in materia di scritture contabili e di bilancio contenute nel decreto legislativo 117/2017 prevedono, in aggiunta alla modulistica richiesta dall’articolo 13(stato patrimoniale, rendiconto “gestionale” e relazione di missione), degli ulteriori obblighi per quegli Enti del Terzo Settore che presentano dimensioni rilevanti. È infatti l’articolo 14 a introdurre, al comma 1, l’ulteriore obbligo di redigere e depositare, nonché pubblicare nel proprio sito internet, il Bilancio Sociale per gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori a 1 milione di euro. Per l’individuazione dei criteri da utilizzare per la predisposizione del predetto documento, tuttavia, si dovranno attendere le prescritte “linee guida” che dovranno essere adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e la Cabina di regia, tenendo conto di alcuni elementi tra i quali la natura dell’attività esercitata nonché le dimensioni dell’ente. Vale la pena in questa sede notare come l’obbligo del Bilancio Sociale, previsto solo per gli ETS di maggiori dimensioni (come sopra individuate), è presente per la particolare categoria di ETS rappresentata dalle imprese sociali, a prescindere dalle loro dimensioni. È infatti l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 112/2017 (recante la disciplina delle imprese sociali) a riprodurre sostanzialmente le medesime disposizioni contenute nel richiamato comma 1 dell’articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Si tenga in ogni caso presente che tutti gli altri Enti del Terzo Settore, ancorché non obbligati in quanto al di sotto della soglia di un milione di euro di entrate complessive, possono ovviamente redigere un bilancio sociale, soprattutto qualora intendano in tal modo documentare e testimoniare l’impatto sociale delle proprie attività di interesse generale.
Sempre nell’articolo 14rubricato “Bilancio sociale”, con una collocazione non proprio azzeccata, viene imposto un ulteriore obbligo comunicativo agli Enti del Settore che presentano ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori a 100.000 euro annui. Nel rispondere ad evidenti logiche di trasparenza, e in ossequio al criterio di graduazione, detti Enti del Terzo settore dovranno pubblicare con cadenza annuale (la norma non precisa la sede ma si ritiene che ciò debba avvenire nel Registri Unico Nazionale del Terzo Settore) ed aggiornare nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all’articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Si osserva, in proposito, che la norma nel prevedere un obbligo di “pubblicazione annualmente” e di “tenere aggiornati nel proprio sito internet” non lascia fino in fondo comprendere se tanto la pubblicazione quanto l’aggiornamento debbono avvenire esclusivamente sul sito web, oppure se la pubblicazione annuale debba comunque trovare spazio anche nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. È indubbio, in ogni caso, che questa esigenza di “trasparenza” prevista dal legislatore per ETS anche di minori dimensioni, comporterà per questi ultimi un sicuro aggravio amministrativo e finanziario dovendo gli stessi predisporre e mantenere un sito web per obbligo di legge. Si tenga infatti presente che tanto l’ampia platea di destinatari (amministratori, controllori, dirigenti e associati) quanto l’ampia natura delle somme corrisposte (a qualsiasi titolo) determinerà un obbligo pressoché diffuso di comunicazione per la maggior parte degli ETS interessati. Andrà poi confermato che nel concetto di “emolumenti, compensi e corrispettivi” non vi rientrano anche i rimborsi spese analitici, in quanto esclusivamente finalizzati al ristorno delle spese sostenute nell’esecuzione degli incarichi e non collegati alla remunerazione di prestazioni lavorative.




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