Pochi giorni alla scadenza della comunicazione dei beni ai soci 2013
di Federica Furlanitrentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato.
prossimo 30 ottobre, quindi, dovranno essere predisposte, se dovute in relazione al periodo di imposta 2013, la
Comunicazione dei dati dei beni concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore e la
Comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci o familiari dell’imprenditore nei confronti dell’impresa.
- l’impresa che concede i beni in godimento: imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale (sono escluse quindi dall’obbligo di comunicazione le società semplici);
- i soci o familiari dei soci o dell’imprenditore, i soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo, che utilizzano tali beni.
differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il
valore di mercato del diritto di godimento.
quadro RL e per l’impresa concedente l’
indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento.
ogni bene utilizzato nel periodo d’imposta, anche se
concesso in periodi precedenti.
esclusi dalla comunicazione:
- i beni concessi in godimento agli amministratori, a prescindere dalla tassazione di un fringe benefit;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit;
- i beni utilizzati dall’imprenditore individuale;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge.
altro” (diversi quindi da veicoli, aeromobili, immobili, …) siano di
valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
è quindi evidente che la presentazione della comunicazione è strettamente correlata a ciò che è stato fatto nelle dichiarazioni, appena trasmesse, di concedente e utilizzatore.
qualora così non fosse, non dovrà essere trasmessa
alcuna
comunicazione.
-
laddove sia stato tassato il reddito diverso in capo all’utilizzatore e resi indeducibili i costi per il concedente, si applica la sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065;
-
se, invece, non si è operato correttamente dal punto di vista impositivo,
la sanzione è pari al 30% della differenza fra corrispettivo e valore di mercato del diritto di utilizzazione dei beni.