- all’1.10.2025 per le medie imprese;
- al 31.12.2025 per le piccole e microimprese.
Invece, per le grandi imprese l’obbligo è rimasto fissato al 31.03.2025, tuttavia con l’introduzione di un periodo transitorio di 90 giorni, che durerà, quindi, fino 30.06.2025, durante il quale non trova applicazione il regime sanzionatorio previsto in caso di mancata copertura assicurativa (non accesso alle agevolazioni e ai contributi pubblici).
In data 1.04.2025 è intervenuto il Mimit per fornire alcuni chiarimenti sulla questione sotto forma di faq, dopo che si era già espressa in merito l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania) in data 22.03.2025.
Sotto il profilo soggettivo, l’obbligo assicurativo riguarda le imprese con sede legale in Italia e all’estero, ma con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, indipendentemente dalla relativa Sezione (ordinaria o speciale), fatta esclusione per le sole imprese agricole ai sensi dell’articolo 2135, cod. civ.. Pare, quindi, che l’adempimento coinvolga anche le Stp che esercitano attività professionale iscritte al Registro Imprese.
Dal lato oggettivo, i beni da tutelare sono quelli di cui all’articolo 2424, comma 1, voce B-II dell’Attivo di Stato patrimoniale, n. 1, 2 e 3, cod. civ., e, dunque, terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni, e degli immobili gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni oppure gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Perciò, a parere del Mimit, e questo era uno dei dubbi interpretativi di maggiore rilevanza, le imprese devono assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio della propria attività, ancorché non di proprietà, fatti salvi i beni “già assistiti da analoga copertura assicurativa” anche se stipulati da un soggetto diverso e con esclusione dei veicoli iscritti al Pra.
Ne deriva che soggiacciono all’obbligo assicurativo anche i beni detenuti in affitto, leasing o ad altro titolo purché rientranti nei n. 1, 2 e 3, voce B-II dell’Attivo, dell’articolo 2424 cod. civ., impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, a meno che gli stessi siano già assicurati da soggetti terzi.
Nello stesso senso, peraltro, si è espressa l’Ania. Purtroppo, tale linea interpretativa presta il fianco a possibili “scontri” tra proprietari e utilizzatori in ordine all’accollo della spesa dell’assicurazione e alla spettanza dell’eventuale indennizzo conseguente al verificarsi dell’evento.
Per l’immobile ad “uso promiscuo”, ossia l’unità immobiliare nella quale il titolare ha la propria abitazione e svolge l’attività di impresa, l’obbligo di copertura assicurativa riguarda la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività di impresa.
Infine, pare di poter serenamente affermare che devono considerarsi esclusi dal perimetro della copertura assicurativa i beni diversi da quelli individuati dai n. 1, 2 e 3, voce B-II dell’Attivo di Stato patrimoniale, dell’articolo 2424, comma 1, cod. civ., come ad esempio l’arredamento e le rimanenze di magazzino.