Tuttavia, per gli
interventi chiusi nel 2024, in coerenza con la tempistica dell’adeguamento del portale, l’Enea stessa ha fatto sapere che i
90 giorni di tempo utili all’invio delle pratiche
decorrono dal 26.1.2024, data di messa
online del portale medesimo.
Pertanto, per gli interventi edilizi di eco bonus, bonus casa e bonus mobili, ultimati dall’1.1.2024 al 26.1.2024, l’invio della Comunicazione Enea deve essere effettuato entro 90 giorni decorrenti dallo scorso 26.1.2024, quindi entro il 25.4.2024. Invece, per gli interventi medesimi ultimati dal 27.1.2024, trova applicazione la regola ordinaria dei 90 giorni dalla data di fine lavori.
Le conseguenze dell’omessa Comunicazione Enea sono diverse a seconda della tipologia dell’agevolazione fiscale che si intende sfruttare.
Per gli interventi di riqualificazione energetica, l’invio dei dati all’Enea rappresenta un presupposto essenziale per beneficiare del bonus fiscale.
Diversamente, per gli di interventi di recupero del patrimonio edilizio e per quelli rientranti nell’ambito del bonus mobili, la Comunicazione in esame, sebbene obbligatoria, non è un presupposto indispensabile per la fruizione del beneficio fiscale. L’omissione comporta al più l’applicazione di una sanzione in misura fissa e mai il venir meno del diritto a fruire della detrazione.
L’omessa Comunicazione Enea entro i 90 giorni dalla fine lavori può essere sanata, evitando così la perdita della detrazione, attraverso l’istituto della remissione in bonis. Per poter accedere alla sanatoria è necessario che il contribuente:
- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione Enea entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile;
- versi contestualmente, tramite modello F24, l’importo della sanzione di 250 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione (codice tributo “8114”).
La Comunicazione Enea può essere rettificata in caso di errori materiali commessi in fase di compilazione, oltre il termine dei 90 giorni dalla fine dei lavori, ma non oltre quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, mediante l’invio telematico della scheda che annulla e sostituisce la precedente.
Non è necessario rettificare la scheda inviata qualora:
- sia stato indicato un soggetto diverso da quello che risulta intestatario delle fatture e dei bonifici relativi alle spese agevolate;
- non sia stato indicato che più soggetti possono beneficiare della detrazione in esame.
In tali casi, infatti, è sufficiente che il contribuente dimostri di essere in possesso dei documenti (fatture e bonifici) che attestino il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.
Il portale Enea è raggiungibile all’indirizzo internet https://bonusfiscali.enea.it/.
Ai fini della compilazione e dell’invio della Comunicazione è necessario effettuare l’accesso mediante Spid oppure Carta di Identità Elettronica.