Possibile la modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale in corso con una giusta e motivata flessibilità
di Fabio Landuzzi
La questione della modificabilità dell’esercizio sociale è stata spesso dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza; secondo un orientamento più datato, non sarebbe consentito ai soci di variare la data di chiusura di un esercizio in corso, poiché una tale variazione sarebbe ammessa solo per un esercizio futuro, al fine di tutelare i terzi circa il rischio di una riqualificazione temporale di un periodo di attività già trascorso. L’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale si è invece posizionata su interpretazioni più permissive, tanto che oggi è generalmente accettato che la variazione dell’esercizio sociale possa interessare anche un esercizio ancora in corso al momento della decisione di cambiamento.
Su questo argomento, si è espresso anche il Notariato di Milano con la Massima n. 16 in cui ha trattato alcuni selezionati casi in cui, nel modificare la durata dell’esercizio sociale, si interviene sulla data di chiusura di un esercizio quando questo sarebbe già giunto al suo termine originario. In particolare, si tratta di questi casi:
- Modifica della data di chiusura dell’esercizio fissandola ad una data precedente a quella in cui si tiene l’assemblea
Ad esempio, può essere il caso di una decisione assunta nel mese di maggio dell’anno 2014, con cui si sposta alla data del 31/3/2014 la chiusura dell’esercizio fissata in origine al 30/4/2014; in questa situazione, si ha quindi una modifica della data di chiusura dell’esercizio quando questo sarebbe già giunto al suo termine, mediante la sua anticipazione e la previsione di un periodo infra-annuale di raccordo.
Potrebbe poi aversi il caso di una decisione assunta nel mese di febbraio dell’anno 2014, con cui si sposta al 31/12/2013 la chiusura dell’esercizio fissata originariamente al 30/6/2014; in questo caso si anticipa la chiusura ad una data già trascorsa, e si prevede un periodo infra-annuale transitorio.
Può essere infine il caso della decisione assunta nel mese di aprile dell’anno 2014, con cui si sposta alla data del 31/3/2014 la chiusura dell’esercizio fissata originariamente al 31/12/2013, ovvero il caso di una modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale che è già giunto al suo termine, con posticipazione e previsione di un periodo ultra-annuale di raccordo.
- Modifica della data di chiusura dell’esercizio con decisione assunta in una data successiva a quella in cui l’esercizio sociale si sarebbe dovuto chiudere, fissandola ad una data successiva a quella della decisione
Può essere il caso della decisione assunta nel mese di marzo 2014, con cui si sposta al 31/3/2014 la data di chiusura dell’esercizio sociale originariamente fissata al 31/12/2013.
La Massima del Notariato di Milano, pone alcune necessarie condizioni:
- La delibera dovrà essere fondata su “ragioni obiettive e concordanti”, esposte in assemblea , opportunamente riportate nel verbale; fra le motivazioni vi sono ad esempio i casi dell’allineamento dell’esercizio sociale per l’adesione al regime di consolidato fiscale, la presenza di operazioni straordinarie, ecc..
- L’organo amministrativo e quello di controllo della società dovranno attestare che, sulla base delle informazioni disponibili, la modifica non altera in modo significativo la rappresentazione dei risultati economici della società.
- La deliberazione dovrà comunque rispettare il principio di annualità degli esercizi sociali, preferendo così una durata infra-annuale del periodo di raccordo, fatto salvo il caso in cui l’eccedenza della durata rispetto all’ordinario termine annuale sia talmente limitata da non consentire di predisporre un bilancio infra-annuale sufficientemente significativo.
- La decisione deve essere assunta in un momento che sia in grado di consentire che l’approvazione del bilancio possa intervenire nei termini prescritti dalla legge, onde evitare politiche di illecito differimento dei termini di approvazione del bilancio.