17 Maggio 2019

Possibile la “nuova” perizia per le partecipazioni già rivalutate

di Fabio Landuzzi
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Anche quest’anno si avvicina la stagione della rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati le cui cessioni generano “redditi diversi” ai sensi dell’articolo 67 Tuir, in forza della riapertura dei termini disposta dall’articolo 1, commi 1053 e 1054, Legge di Bilancio 2019.

Ricordiamo che la rideterminazione dei valori può essere effettuata per le partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2019 e il pagamento dell’imposta sostitutiva (o della prima rata), nonché la redazione dell’apposita relazione giurata di stima, devono essere effettuati entro il 1° luglio 2019 (poiché il 30 giugno è domenica).

Possono rideterminare il valore fiscale delle partecipazioni non quotate i soggetti per i quali il realizzo è suscettibile di generare “redditi diversiex articolo 67 Tuir, ossia:

  • persone fisiche residenti, relativamente a partecipazioni detenute al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa;
  • società semplici e soggetti alle stesse equiparati ai sensi dell’articolo 5 Tuir;
  • enti non commerciali, relativamente a partecipazioni detenute al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa;
  • soggetti non residenti, per le partecipazioni in società residenti, che non siano riferibili a stabili organizzazioni esistenti in Italia.

Quanto ai riferimenti temporali, si deve trattare, come detto, di partecipazioni possedute già alla data del 1° gennaio 2019; le partecipazioni possedute in comunione possono essere rivalutate anche solo per la parte relativa a un solo comproprietario.

In ragione del fatto che, come detto, la norma è oggetto di sistematiche reiterazioni, può non così raramente verificarsi il caso in cui la stessa partecipazione, oggetto di affrancamento in forza della finestra al momento aperta, sia già stata oggetto di una precedente rivalutazione ad opera del medesimo soggetto.

In questa circostanza, quindi, nulla osta al fatto che il contribuente possa rideterminare il valore delle partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2019 anche ove egli abbia già in precedenza usufruito della stessa norma.

In questa circostanza, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lett. ee), D.L. 70/2011, è consentito al contribuente scomputare dall’imposta sostitutiva ora dovuta quella dal medesimo già versata in occasione di precedenti rideterminazioni del valore di carico della partecipazione, effettuate in forza di altre ed antecedenti finestre di applicazione della norma.

In questo caso, il “nuovo” importo da versare verrà determinato come differenza tra l’imposta sostitutiva dovuta con riferimento ai beni esistenti al 1° gennaio 2019 e l’imposta già versata per via di precedenti rivalutazioni; nel caso si optasse per il versamento rateale dell’imposta, questo importo così determinato (la suddetta differenza) viene perciò diviso per tre in modo da determinare l’importo di ciascuna rata.

In alternativa allo scomputo, e quindi al calcolo dell’importo “differenziale”, il contribuente può invece presentare un’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva versata per la precedente rivalutazione delle stesse partecipazioni ai sensi dell’articolo 38 D.P.R. 602/1973, e quindi entro 48 mesi dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa alla precedente rivalutazione.

Occorre però tenere conto che, in ogni caso, l’importo del rimborso non potrà superare l’importo dovuto in base all’ultima rivalutazione.

L’Amministrazione Finanziaria ha inoltre riconosciuto (circolare 47/E/2011) che il “nuovo” valore della partecipazione può essere rideterminato anche al ribasso rispetto a quello di una precedente perizia e quindi di un precedente affrancamento; anche in questa circostanza il contribuente può compensare l’imposta sostitutiva versata per la precedente rivalutazione, oppure chiederne il rimborso.

Con l’accortezza, però, che l’importo scomputabile o rimborsabile non potrà essere maggiore di quello versato con la precedente rivalutazione.

Inoltre, precisa la circolare, l’eventuale maggiore imposta versata nella precedente rivalutazione non può essere recuperata.

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