26 Aprile 2018

Possibile l’iscrizione di ipoteca sui beni del fondo patrimoniale

di Angelo Ginex
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In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è legittima solo se la sottesa obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, non assumendo rilevanza alcuna il fatto che il fondo medesimo sia stato costituito molto tempo prima della nascita del debito. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 11 aprile 2018, n. 8881.

La vicenda trae origine dalla pronuncia di rigetto di un ricorso avverso l’iscrizione di ipoteca su taluni beni facenti parte di un fondo patrimoniale, cui seguiva atto di appello del contribuente dinanzi alla Commissione tributaria dell’Emilia Romagna, la quale dichiarava l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, in quanto il fondo patrimoniale era stato costituito molto tempo prima della nascita del debito.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agente della riscossione, deducendo segnatamente il difetto di motivazione, poiché i giudici di seconde cure, pur ammettendo in astratto l’iscrizione ipotecaria sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, ne avevano escluso la legittimità, nel caso di specie, data la costituzione dello stesso molto tempo prima della nascita del debito.

Prima di passare in rassegna la pronuncia citata, si rammenta che il fondo patrimoniale è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo, o ad entrambi i coniugi, o ad uno solo di essi, destinati dal titolare al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Tale devoluzione, com’è noto, comporta effetti in relazione all’eventuale espropriazione esattoriale dei beni conferiti, dacché essa può avvenire solo per crediti relativi al soddisfacimento delle esigenze della famiglia. In tale prospettiva, però, si pone il problema di chiarire se i debiti fiscali possano essere ritenuti strumentali al soddisfacimento dei bisogni familiari.

Da un lato, l’Amministrazione finanziaria sostiene che questi beni potrebbero essere oggetto di espropriazione o di iscrizione di ipoteca, in quanto la costituzione del fondo non è ad essa opponibile (cfr., Risoluzione MEF del 17.12.1983 n. 10423), e, dall’altro, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che il fondo patrimoniale osti all’esecuzione, poiché i debiti fiscali non possono essere considerati strumentali al soddisfacimento delle esigenze familiari. Resta, comunque, compito del giudice di merito valutare per ogni specifico caso se il debito sia stato contratto per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o se sia stato costituito con lo scopo di sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte (cfr., Cass., sentenze nn. 13622/2010 e 15862/2009).

Ebbene, nel caso di specie, i Giudici di piazza Cavour, conformemente al proprio maggioritario orientamento, hanno ribadito che l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’articolo 170 cod.civ., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa (cfr., Cass., sentenza n. 23876/2015).

A tal proposito, si rileva che il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità.

Resta inteso che tale relazione non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (cfr., Cass., sentenza 3738/2015).

In tal senso, grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore (cfr., Cass., sentenza n. 22761/2016).

Sulla scorta di tali principi, la Suprema Corte ha evidenziato come i giudici di seconde cure non abbiano affrontato né la questione dell’estraneità ai bisogni della famiglia dei debiti tributari da cui è derivata l’iscrizione di ipoteca, né quella della conoscenza di tale circostanza da parte dell’Agente della riscossione, concludendo pertanto per la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo per un nuovo esame.

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