Il vero punto perciò, oggi, è forse non tanto rappresentato dal nodo dell’ammissibilità o meno nel nostro ordinamento di questa fattispecie, quanto dalla sua disciplina.
La citata Massima n. 100 del Notariato di Milano aveva dato indicazioni piuttosto precise laddove precisava che ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l’esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla sua organizzazione, la quale assume gli obblighi e le responsabilità civili e penali che sono tipicamente previste a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la solidale responsabilità della persona giuridica amministratore.
Inoltre, quanto alla pubblicità legale al registro imprese, veniva richiesto che essa fosse riferita non solo alle generalità della persona giuridica amministratore, bensì anche a quelle della persona fisica designata.
In questo contesto, è intervenuta nel 2020 un’interessante pronuncia del Giudice del registro presso il Tribunale di Roma (1° giugno 2020) la quale affronta il caso della nomina ad amministratore di una società in nome collettivo di una società a responsabilità limitata, e in stretta connessione quello della modifica della persona designata e della pubblicità legale di tale fatto.
In primo luogo, la pronuncia implicitamente avalla la legittimità della nomina ad amministratore di una Snc di una Srl, sempre passando attraverso la designazione della persona fisica facente funzioni operative che, nel caso di specie, corrispondeva all’amministratore unico della Srl amministratrice.
Il secondo passaggio interessante riguarda invece l’intervenuta variazione dell’amministratore unico di detta Srl; ovvero, a seguito delle dimissioni dalla carica di tale persona e la nomina di un nuovo amministratore, la società riteneva che il subentro di questi anche nella posizione della persona designata dalla Srl amministratrice a svolgere le funzioni di amministratore della Snc rappresentasse una sorta di diretto automatismo.
Non è così invece secondo il Giudice del registro delle imprese di Roma, per il quale la designazione di una persona fisica della propria organizzazione, potenzialmente anche diversa dal legale rappresentante della stessa, a fungere da facente le funzioni di amministratore della società amministrata (la Snc) costituisce un “atto gestorio della persona giuridica amministratore”, così che la sostituzione dell’amministratore/legale rappresentante della Srl non vale ad autorizzare de plano l’immediata sostituzione anche della persona fisica designata presso la Snc amministrata.
La pronuncia è come detto interessante ma, come osservato in dottrina, occorre forse distinguere il duplice piano, ovvero:
- da una parte, se vi è stata designazione di una persona fisica facente le funzioni gestorie della società amministrata, ed a maggior ragione ove questa non è neppure parte dell’organo amministrativo della Srl amministratore, ben potrebbe aversi la prosecuzione del suo incarico, come correttamente disposto dal Giudice del registro di Roma nel caso di specie;
- se, invece, si avesse un caso in cui tale persona non è stata espressamente designata, sicché essa coincide di fatto con l’organo amministrativo della Srl amministratore (come potrebbe essere il caso della Srl con amministratore unico), allora in caso di modifica nella composizione dell’organo amministrativo della Srl amministratore è difficile pensare che la funzione operativa di amministratore della Snc possa perpetrarsi in capo ad una persona (l’ex amministratore) non più organica a detta entità, e ciò solo per un mero difetto di pubblicità legale, il quale potrà invece produrre effetti sugli atti che medio tempore dovessero essere stati compiuti dalla persona fisica.