Possibili “Accordi preventivi internazionali” con effetti retroattivi
di Fabio LanduzziIl comma 1101 dell’articolo unico della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) introduce alcune significative modifiche alla disciplina degli “accordi preventivi per le imprese con attività internazionale” (i c.d. “advance pricing agreement” – APA). In particolare:
- viene riconosciuta la possibilità, al ricorrere di talune condizioni, di attribuire efficacia retroattiva all’accordo concluso con l’Amministrazione Finanziaria, ossia con riguardo ai periodi d’imposta i cui termini di accertamento non sono scaduti alla data della sottoscrizione;
- viene introdotto l’obbligo di pagamento di una commissione da parte del contribuente quale condizione di ammissibilità della richiesta di accordo preventivo di cui al novellato comma 3 dell’articolo 31-ter D.P.R. 600/1973 (si tratta degli APA bilaterali e multilaterali). Restano perciò esclusi dall’assoggettamento al pagamento della “commissione” gli APA unilaterali, i quali si sostanziano in accordi fra il contribuente e la sola Amministrazione Finanziaria italiana.
Con riferimento alla opzione per la retroattività dell’accordo anche ai periodi d’imposta precedenti a quello della sua stipulazione, le condizioni a cui tale effetto è condizionato sono diverse a seconda che si tratti di:





