18 Settembre 2015

Possibilità di correggere l’EAS e le richieste del 5‰ fino al 30.09

di Guido MartinelliMarta Saccaro
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Prova d’appello per le violazioni degli adempimenti connessi alla presentazione del modello EAS e alla richiesta di iscrizione nelle liste dei beneficiari del 5 per mille 2015.

Entro il 30 settembre prossimo le associazioni e tutti i soggetti interessati che non hanno trasmesso nei termini all’Agenzia delle Entrate la comunicazione prevista dall’art. 30 del D.L. n. 185/2008 (cosiddetto modello EAS) possono rimediare, effettuando l’adempimento omesso e versando, contestualmente, la sanzione di 258 euro con il modello F24 (utilizzando il codice tributo 8114 nella sezione Erario). Questo importo non è compensabile con eventuali altri crediti.

Come si ricorderà, secondo quanto prevede il comma 3 del provvedimento 2 settembre 2009, di attuazione dell’art. 30 del D.L. n. 185/2008, il modello EAS deve essere trasmesso entro 60 gg. dalla costituzione dell’associazione pena la perdita della possibilità di fruire dei benefici fiscali previsti per le associazioni. Il modello deve inoltre essere presentato per comunicare variazioni dei dati segnalati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la variazione si è verificata.

Nel caso in cui la comunicazione non sia stata presentata nei termini è possibile, come visto, avvalersi della remissione in bonis disposta dall’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012 a condizione che il soggetto interessato:

  1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
  2. effettui la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (leggasi: la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione);
  3. versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la tempistica della remissione in bonis nella ris. n. 110/E del 12 dicembre 2012, dove è stato precisato che nelle ipotesi in cui il 60° giorno dalla data di costituzione dell’ente coincida con il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero cada in data successiva, la presentazione del modello EAS mediante remissione in bonis potrà avvenire entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

Ad esempio, quindi, per un ente costituito il 1° agosto 2015, per il quale il termine di trasmissione del modello EAS è scaduto il 30 settembre 2015 la remissione in bonis potrà essere effettuata entro il 30 settembre 2016.

Per un ente costituito il 1° luglio 2015, invece, la scadenza “naturale” per la trasmissione del modello EAS era il 30 agosto 2015 e il termine per la remissione in bonis rimane quindi quello del prossimo 30 settembre 2015.

La stessa risoluzione ha precisato che gli enti che abbiano effettuato la trasmissione del modello EAS in ritardo, per usufruire della sanatoria non sono tenuti a presentare nuovamente la comunicazione ma semplicemente a pagare la sanzione prevista.

In ogni caso, scaduto questo termine, non è più possibile sanare l’inadempimento, non essendo previsto, per questo tipo di comunicazione, il ravvedimento operoso. Non sono mai state ufficialmente chiarite dall’Agenzia delle Entrate le conseguenze derivanti dalla presentazione di un modello EAS inizialmente omesso oltre i termini previsti per la remissione in bonis. In questa circostanza, si ritiene tuttavia lecito ipotizzare che la disposizione prevista dall’art. 30 del D.L. n. 185/2008 – cioè l’impossibilità di applicare le agevolazioni fiscali – valga solo per il periodo precedente la presentazione della comunicazione.

La scadenza del 30 settembre riguarda poi anche tutta la platea di soggetti interessati all’applicazione delle disposizioni relative al 5 per mille 2015. Si tratta di coloro (enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche) che, entro i termini previsti, dovevano trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’iscrizione nelle liste dei possibili beneficiari del contributo (entro il 7 maggio scorso) e confermare la richiesta attraverso una raccomandata (entro il 30 giugno), attestante la sussistenza dei requisiti, a cui doveva essere allegata una copia non scaduta di un documento d’identità del legale rappresentante.

Lo scorso 25 maggio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet l’elenco dei soggetti iscritti tra i potenziali destinatari del contributo del 5 per mille e l’elenco di coloro per i quali l’iscrizione è risultata tardiva. Questi ultimi, insieme a tutti coloro che hanno dimenticato di trasmettere l’autocertificazione di sussistenza dei requisiti o che hanno commesso errori nella trasmissione della stessa (ad esempio perché priva della copia del documento d’identità valido del Presidente) possono regolarizzare le omissioni effettuando l’adempimento omesso o irregolare e versando contestualmente la sopra citata sanzione di 258 euro (in questo caso il codice tributo è 8115).