Potenziati i crediti d’imposta 4.0, sale cinematografiche e settore musicale
di Debora ReverberiIl D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), convertito con modifiche in L. 91/2022 pubblicata in G.U. serie generale n. 164 del 15.07.2022, potenzia taluni crediti d’imposta a sostegno delle imprese, con l’obiettivo di incentivare la digitalizzazione e la creazione di competenze nelle tecnologie abilitanti 4.0 da un lato e favorire la ripresa di specifiche attività economiche dall’altro.
Nell’ambito del capo III “Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti” il testo del Decreto Aiuti convertito in Legge interviene rafforzando i seguenti crediti d’imposta:
- credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 (articolo 21);
- credito d’imposta formazione 4.0 (articolo 22);
- crediti d‘imposta sale cinematografiche (articolo 23, commi 1, 1-bis e 1-ter);
- credito d’imposta settore musicale (articolo 23, comma 1-quinquies e 1-sexies).
L’articolo 21, il cui testo è rimasto inalterato con la conversione in Legge del Decreto Aiuti, dispone il potenziamento del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0, di cui all’articolo 1, comma 1058, L. 178/2020, con maggiorazione di aliquota dal 20% al 50% e massimale di investimenti invariato a un milione di euro.
L’incremento si applica agli investimenti in software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni compresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, effettuati:
- dal 01.01.2022 al 31.12.2022;
- entro il 30.06.2023 in caso di valida prenotazione entro il 31.12.2022.
L’articolo 22, anch’esso sostanzialmente immodificato nel testo convertito in Legge, prevede una rimodulazione delle aliquote del credito d’imposta Formazione 4.0, di cui all’articolo 1, commi 46-56, L. 205/2017 e ss.mm.ii. a favore delle sole Pmi “Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale”.
Al soddisfacimento di specifici requisiti di formazione esterna qualificata e certificata, le spese sostenute in relazione a progetti avviati successivamente al 18.05.2022 potranno godere delle seguenti maggiorazioni di aliquota:
- piccole imprese, dal 50% al 70%, invariato il limite massimo annuale di credito di euro 300.000;
- medie imprese, dal 40% al 50%, invariato il limite massimo annuale di credito di euro 250.000;
- grandi imprese, aliquota e limite massimo annuale di credito invariati al 30% ed euro 250.000.
I requisiti per l’accesso alle aliquote maggiorate sono stati definiti dal Decreto Attuativo Mise in corso di pubblicazione in G.U. e prevedono:
- lo svolgimento di formazione 4.0 in modalità esterna, tramite i soggetti qualificati individuati all’articolo 2, comma 1 del Decreto attuativo che integra l’elenco originario, previsto dall’articolo 3, comma 6, D.M. 04.05.2018 e dall’articolo 1, comma 213, L. 160/2019, con i Competence Center e gli European Digital Innovation Hubs;
- un sistema a doppio accertamento di cui all’articolo 2, commi 2 e ss., con verifica iniziale del livello di competenze di ciascun dipendente, verifica finale del livello di competenze raggiunte dal dipendente e successivo rilascio di apposito attestato;
- durata complessiva minima pari a 24 ore;
- la possibilità di svolgimento delle attività formative in modalità “e-learning”, a condizione che vengano predisposte specifiche modalità di controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione e di verifica dei risultati raggiunti.
In caso di progetti di formazione avviati successivamente al 18.05.2022 che non soddisfino i requisiti di formazione qualificata e certificata sopra descritti, le aliquote risulteranno depotenziate per le Pmi:
- piccole imprese, dal 50% al 40%, invariato il limite massimo annuale di credito di euro 300.000;
- medie imprese, dal 40% al 35%, invariato il limite massimo annuale di credito di euro 250.000;
- grandi imprese, aliquota e limite massimo annuale di credito invariati al 30% ed euro 250.000.
L’articolo 23 reca “Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche e del settore audiovisivo” ed è stato oggetto di potenziamenti in sede di conversione in Legge del Decreto Aiuti.
Il comma 1 rafforza, per il biennio 2022/2023, il credito d’imposta riconosciuto alle sale cinematografiche, istituito dall’articolo 18 L. 220/2016, con incremento della misura massima di agevolazione spettante:
- piccole e medie imprese, dal 20% al 60% (modifica introdotta con la conversione in Legge);
- grandi imprese, dal 20% al 40%.
Si evidenzia che l’agevolazione potenziata è parametrata ai costi di funzionamento delle sale cinematografiche e non, come previsto a regime dalla norma istituiva, agli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive.
Il nuovo comma 1-bis potenzia, per il biennio 2022/2023, il credito d’imposta riconosciuto alle imprese di esercizio cinematografico per le spese di realizzazione o ristrutturazione delle sale, istituito dall’articolo 17, comma 1, L. 220/2016, con incremento della misura massima di agevolazione spettante:
- piccole e medie imprese, dal 40% al 60% (modifica introdotta con la conversione in Legge);
- grandi imprese, invariata al 40%.
Il credito spetta per le spese complessivamente sostenute per:
- la realizzazione di nuove sale cinematografiche o il ripristino di sale inattive;
- la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale;
- l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
Il comma 1-ter infine stabilisce che, a decorrere dal 16.07.2022, cessa di avere efficacia la riduzione del termine (da 90 a 10 giorni) previsto per la programmazione nelle sale cinematografiche delle opere audiovisive, necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 220/2016.
Il nuovo comma 1-quinquies, introdotto in sede di conversione in Legge del Decreto Aiuti, dispone il rafforzamento del credito di imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all’articolo 78 L. 633/1941 e per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, di cui all’articolo 7, comma 1, D.L. 91/2013, con innalzamento dell’importo massimo di credito riconosciuto nei tre anni d’imposta da 800.000 euro a 1,2 milioni di euro.
Il comma 1-sexies prevede che l’incremento dei massimali si applichi “nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)”.
In aggiunta a quanto sopra si segnala che l’articolo 52-bis, introdotto in sede di conversione in Legge, ha modificato la disciplina del credito d’imposta società benefit di cui all’articolo 38-ter D.L. 34/2020, prevedendone:
- l’estensione del periodo di fruizione oltre il 2021;
- la possibilità di utilizzare le somme in conto residui riferite allo stanziamento previsto, pari a 7 milioni di euro, entro l’importo di 1 milione di euro per l’anno 2022.