Poteri di controllo limitati per il socio accomandante
di Alessandro BonuzziNelle società in accomandita semplice il controllo del socio accomandante si materializza nel diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l’esattezza. Non sussiste, invece, alcun diritto del socio di capitale di accedere integralmente alla documentazione sociale.
Lo ha stabilito la sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Roma, sedicesima sezione civile, con un’ordinanza del 13 febbraio 2018.
La decisione trae origine dal reclamo proposto da una Sas e dal suo socio accomandatario avverso un’ordinanza del Tribunale resa in data 30 agosto 2017, nella quale il Giudice di prime cure aveva riconosciuto al socio accomandante il diritto di consultare i libri e gli altri documenti sociali al fine di far valere il proprio potere di ispezione e controllo.
Ciò in ragione del fatto che l’articolo 2320 cod. civ. prevede un diritto del socio da considerarsi, analogamente a quello sancito dall’articolo 2476, comma 2, cod. civ. in favore dei soci di società a responsabilità limitata, di natura potestativa e che funge da necessario contraltare alla mancanza di poteri gestori dell’accomandante.
Il Collegio d’Appello ha stravolto la decisione di primo grado attraverso una completa rivalutazione della fattispecie. Viene, infatti, ritenuta fallace l’equiparazione tra il diritto di controllo spettante all’accomandante ai sensi dell’articolo 2320 cod. civ. e il diritto di controllo spettante al socio di una Srl ex articolo 2476 cod. civ..
Ciò in quanto l’articolo 2320, comma 3, cod. civ. si limita a prevedere, con carattere di inderogabilità, che i soci accomandanti hanno il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e –solo dopo aver avuto tale comunicazione – di controllarne l’esattezza, a tal fine – e solo a tal fine – potendo consultare i libri e gli altri documenti della società. Quindi, il divieto di immissione nella gestione degli accomandanti è stato contemperato con siffatto potere di controllo.
Conforme a tale indirizzo è la giurisprudenza, la quale in passato (Cassazione, sentenza n. 376/1996) ha stabilito che, sebbene il diritto agli utili sorge solo in base alla regolare approvazione del bilancio, l’approvazione del bilancio è atto che spetta istituzionalmente ai soci accomandatari. Gli accomandanti possono solo impugnare il bilancio provocando un sindacato di legittimità dello stesso, ma un sindacato inteso come rispondenza del documento contabile alle operazioni sociali.
Inoltre, ha affermato l’ordinanza in commento, “i poteri riconosciuti all’accomandante non possono configurarsi alla stregua di quelli previsti dall’articolo 2261 cod. civ. per i soci della società in nome collettivo, trattandosi di un sindacato che, da una parte, verte non già sull’amministrazione, ma sulla esattezza dei dati esposti in bilancio e, dall’altra, è consentito solo al termine dell’esercizio sociale. In questa prospettiva, deve anche concludersi che gli accomandanti non hanno il diritto di avere dagli amministratori notizia circa la gestione dell’impresa sociale e nemmeno il diritto di consultare i libri ed i documenti nel corso dell’esercizio”.
In conclusione, alla luce di tutto ciò, il Tribunale ha ritenuto che non sussista un diritto del socio accomandante di accedere integralmente alla documentazione sociale.