Se, invece, le operazioni triangolari sono realizzate con trasporto a cura dell’operatore intermedio (o del cessionario finale), le indicazioni date dalla circolare n. 13/E/1994 non sono sempre corrette, alla luce della normativa comunitaria intervenuta nel 2020 (Direttiva n. 1910/2018) e della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che si è formata negli ultimi dieci anni.
Altra cosa, che deve essere letta con attenzione, sono gli esempi di operazioni triangolari con lavorazione. Il Ministero delle Finanze, infatti, fece i propri ragionamenti sulla base della normativa nazionale allora vigente, la quale – si scoprì anni dopo – non aveva recepito correttamente la Direttiva; inoltre, immaginando che gli altri Stati europei avessero una normativa nazionale speculare a quella italiana, diede dei suggerimenti agli operatori italiani, su come comportarsi all’estero, che erano sbagliati.
Il problema era che per la normativa italiana dell’epoca, quando un soggetto comunitario introduceva in Italia della merce per essere lavorata, non era necessario che lo stesso si identificasse in Italia, a condizione che al termine della lavorazione la merce lasciasse il Belpaese, indipendentemente dalla sua destinazione. Per la disciplina europea, invece, l’esonero dall’obbligo di identificazione si ha solo quando al termine della lavorazione “sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato”, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera f., Direttiva 112/2006.
Volendo riprendere uno degli esempi della circolare n. 13/E/1994 (Caso 2b), che non devono considerarsi corretti, se si acquistano materie prime in Grecia e si fanno spedire in Portogallo per essere lavorate, prima che il prodotto finito venga spedito in Italia, l’operatore italiano deve identificarsi in Portogallo (cosa invece non prevista dalla circolare n. 13/E/1994).
Nel 1998 un altro importante documento di prassi (circolare n. 145/E/1998) illustrò dei nuovi concetti nel mondo delle operazioni comunitarie, introdotte a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva n. 7/1995 e delle relative norme di recepimento, tra cui il funzionamento delle operazioni quadrangolari comunitarie e di altre operazioni triangolari con lavorazione.
Con riferimento alle operazioni quadrangolari, si potrebbe dire che il suggerimento dato dal Ministero delle Finanze italiano per gestire le operazioni sia stato un colpo di genio; in mancanza di una normativa che disciplinasse tali operazioni, il Ministero suggerì di scomporre l’operazione in una cessione nazionale ed una operazione triangolare, facendo identificare il secondo soggetto nello Stato del primo cedente o il terzo nello Stato del cessionario finale. Ancora oggi questo è il modo utilizzato per gestire le operazioni quadrangolari (riconosciuto ed “approvato” dalla Commissione UE nelle linee guida del 2020 sul cosiddetto quick fixes), salvo che, a seguito della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, di cui abbiamo accennato, tali operazioni non hanno lo stesso meccanismo quando diversi sono i soggetti che curano il trasporto. In sostanza, l’identificazione del secondo soggetto nel primo Stato o del terzo soggetto nel quarto non è una scelta “libera”, ma dipende da chi cura il trasporto all’interno della catena.
Si segnala, infine, che, con riferimento agli ulteriori casi di triangolari con lavorazione, alcuni esempi si sono dimostrati sbagliati, alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia Europea nel caso C-446/13.