6 Novembre 2015

Precisazioni in merito all’esenzione Imu e all’applicazione Tasi

di Laura Mazzola
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Il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiarito ieri l’esenzione dall’imposta municipale propria (Imu) e l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) degli alloggi assegnati dalle cooperative edilizie in proprietà ai soci e di quelli di proprietà di cittadini italiani pensionati ed iscritti all’Aire, rispettivamente nelle Risoluzioni n. 9/DF/2015 e n. 10/DF/2015.

Requisito essenziale ai fini dell’esenzione al pagamento dell’Imu da parte delle cooperative edilizie è la qualificazione di tali soggetti nel novero delle “imprese costruttrici”, ai sensi del comma 9-bis, dell’articolo 13 D.L. 201/2011, il quale stabilisce che “sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.

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