Precisazioni in merito all’esenzione Imu e all’applicazione Tasi
di Laura MazzolaIl Ministero dell’economia e delle finanze ha chiarito ieri l’esenzione dall’imposta municipale propria (Imu) e l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) degli alloggi assegnati dalle cooperative edilizie in proprietà ai soci e di quelli di proprietà di cittadini italiani pensionati ed iscritti all’Aire, rispettivamente nelle Risoluzioni n. 9/DF/2015 e n. 10/DF/2015.
Requisito essenziale ai fini dell’esenzione al pagamento dell’Imu da parte delle cooperative edilizie è la qualificazione di tali soggetti nel novero delle “imprese costruttrici”, ai sensi del comma 9-bis, dell’articolo 13 D.L. 201/2011, il quale stabilisce che “sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.
Tale qualificazione risulta accertata dalla lettura della C.M. 182/E/1996, dove l’Agenzia delle entrate afferma che “nella categoria delle imprese costruttrici rientrano a pieno titolo le cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri soci”, e della Circolare 33/E/2006 prima, e della Risoluzione 163/E/2007 poi, dove la stessa Agenzia delle entrate ha chiarito che “con riferimento alle assegnazioni di case di abitazione in proprietà ai soci di cooperative diverse da quelle a proprietà indivisa […] tali assegnazioni rilevano come cessioni di beni e scontano lo stesso regime delle cessioni di abitazioni da parte di imprese costruttrici”.
Medesimo orientamento è rinvenibile dalla lettura della sentenza n. 12675/2014 della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “riveste la qualità di costruttore-venditore la cooperativa edilizia che ha assegnato ai soci prenotatari unità immobiliari di un complesso condominiale, realizzandosi, in tal caso, un trasferimento di proprietà a titolo oneroso, nonostante l’equivalenza del corrispettivo al prezzo della costruzione e l’assenza di profitto della cooperativa”.
Dopo aver verificato la qualificazione delle cooperative edilizie nel novero delle imprese costruttrici occorre, ai fini dell’esenzione Imu, analizzare se l’”assegnazione” è qualificabile quale “vendita”.
Tale qualificazione può essere rinvenibile nella prassi, dove l’Agenzia delle entrate afferma che “tali assegnazioni rilevano come cessioni di beni”, e nell’orientamento giurisprudenziale, dove la Corte di Cassazione chiarisce che realizzano “un trasferimento di proprietà a titolo oneroso”, entrambi citati in precedenza.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità in due sentenze (n. 7684/2002 e n. 5724/2004) dichiara che il termine “assegnazione” è identificabile con quello di “trasferimento di proprietà” ed equivale ad “una compravendita, un contratto ad effetti reali che si perfeziona con il consenso delle parti e che determina il trasferimento all’acquirente della proprietà del bene immobile che ne è oggetto”.
Tutto ciò premesso, il Ministero dell’economia e delle finanze ritiene applicabile l’esenzione Imu dal momento che le cooperative edilizie che assegnano in proprietà gli alloggi ai propri soci possiedono i requisiti richiesti dal comma 9-bis, dell’articolo 13 D.L. 201/2011.
L’inquadramento descritto vale anche ai fini Tasi per quanto concerne l’individuazione dell’aliquota applicabile agli immobili in questione.
Con la seconda Risoluzione di ieri il Ministero dell’economia e delle finanze ha identificato i criteri per stabilire quale immobile, di proprietà di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, debba essere considerato direttamente adibito ad abitazione principale a partire dall’anno 2015, ai sensi dell’articolo 13, secondo comma, D.L. 201/2011.
In particolare, il Ministero, richiamando la Circolare 3/DF/2012, ritiene che, “in assenza di specifiche disposizioni in ordine all’individuazione dell’immobile da considerare ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale, la stessa possa essere effettuata direttamente dal contribuente”.
Pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari di proprietà destinare ad abitazione principale e relative pertinenze.
In merito si ricorda che il contribuente può considerare come pertinenza soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria diversa.
La scelta del pensionato residente all’estero deve essere effettuata tramite la presentazione della dichiarazione di cui al D.M. 30.10.2012, nella quale deve essere barrato il campo “15” relativo alla “Esenzione” e riportato nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011”.
Tale dichiarazione vale anche ai fini Tasi, come precisato nella Risoluzione 3/DF/2015.