13 Ottobre 2016

Prededucibilità nel concordato e negli accordi di ristrutturazione

di Andrea Rossi
Scarica in PDF

Nei tre precedenti contributi (“Ancora sulla finanza prededucibile nel concordato e negli accordi”, “La finanza prededucibile nel concordato e negli accordi”,La finanza prededucibile nel concordato e negli accordi”) abbiamo analizzato i presupposti previsti dalla legge Fallimentare per l’erogazione di finanza prededucibile (i) in esecuzione di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito ex articolo 182-quater, comma 1, ed (ii) in funzione di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito ex articolo 182-quater, comma 2, (iii) con espressa autorizzazione del Tribunale ai sensi dell’articolo 182-quinquies in presenza di una attestazione di un professionista dalla quale emerga che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori; nel presente articolo, invece, tratteremo la disciplina di cui all’articolo 182-quinquies, comma 3, che prevede la possibilità per la società che deposita una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182-bis, comma 6, di chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all’esercizio dell’attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell’articolo 161, comma 6, o all’udienza di omologazione di cui all’articolo 182-bis, comma 4.

Pertanto, il nuovo comma 3 prevede espressamente che il Tribunale possa autorizzare il debitore a contrarre dei finanziamenti prededucibili, qualora gli stessi siano necessari per far fronte ad urgenti (ed impellenti) necessità finanziarie finalizzate a sostenere l’attività aziendale per il periodo di tempo ridotto e necessario per predisporre il vero e proprio piano di concordato ovvero l’accordo di ristrutturazione del debito; pertanto, contestualmente alla presentazione del piano, ovvero dell’accordo, sarà possibile per la società ricorrente richiedere di contrarre ulteriore finanza prededucibile, in questi casi ai sensi dell’articolo 182-quinquies, comma 1, ovvero 182-quater, comma 1, finalizzata quest’ultima a sostenere l’attività dell’impresa nell’ambito dell’esecuzione del vero e proprio piano concordatario ovvero dell’accordo di ristrutturazione del debito.

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
9,99 + IVAal mese
Abbonamento mensile
con fatturazione mensile
8,99 + IVAal mese
Promozione primo anno
con fatturazione anticipata
Rinnovo automatico a prezzo di listino
La gestione della crisi d’impresa dopo le modifiche 2015 e le novità della commissione Rordorf
Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF