16 Luglio 2024

Prende forma la modifica della responsabilità dei sindaci

di Fabio LanduzziGian Luca Ancarani
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La scheda di FISCOPRATICO

Il documento pubblicato sul sito internet della Camera dei Deputati – Servizio Studi – dello scorso 30.5.2024 conferma l’avvenuta approvazione senza modifiche da parte dell’Assemblea, nella seduta del 29.5.2024, dell’AC 1276 che modifica l’articolo 2407, cod. civ., in materia di responsabilità dei componenti dei collegi sindacali delle società di capitali, e del sindaco unico di Srl; il cuore della modifica consiste nella sostituzione dell’attuale sistema incentrato sulla responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori della società, con un sistema di responsabilità che viene parametrata  e collegata (nella sua quantificazione) al compenso percepito dai sindaci per l’espletamento del loro incarico.

Il provvedimento si compone di un unico articolo, che è diretto a sostituire l’attuale testo dell’articolo 2407, cod. civ., in materia di responsabilità dei sindaci. La Tavola che segue mette a confronto il testo vigente con quello novellato, alla luce di quanto approvato dalla Camera dei deputati.

Testo vigente Testo post riforma
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Invariato
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. Invariato
L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.

Le modifiche consistono, quindi, nella completa sostituzione del secondo comma e nell’aggiunta di un comma finale che fissa un termine di prescrizione all’esercizio della azione di responsabilità contro i sindaci, rimanendo immutati, invece, il primo e il terzo comma, rispettivamente relativi:

  • al dovere di adempiere con professionalità e diligenza ai propri doveri, alla responsabilità circa la veridicità delle attestazioni e all’obbligo del segreto sui fatti e sui documenti di cui i sindaci hanno conoscenza nell’esercizio dell’incarico (comma 1) e;
  • all’applicazione all’azione di responsabilità contro i sindaci delle disposizioni in materia di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di società, ove compatibili (comma 3).

Come premesso, il cuore della epocale riforma si incentra perciò nel nuovo testo del comma 2, dell’articolo 2407, cod. civ., che introduce un sistema di perimetrazione  della responsabilità dei sindaci; una riforma copernicana che va – finalmente – a sostituire l’attuale sistema basato, invece, sulla responsabilità solidale dei sindaci per i fatti e/o le omissioni degli amministratori, la quale vede i sindaci chiamati a rispondere solidalmente, laddove il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato secondo quanto previsto in forza dell’incarico assolto.

La riforma, si diceva, è veramente dirompente (rispetto al sistema attuale), poiché il novellato testo del comma 2, chiama i sindaci – anche ove incaricati della revisione legale – a rispondere, al di fuori del caso del dolo, per una loro condotta commissiva o omissiva rispetto ai doveri prescritti dalla legge, nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, entro un perimetro massimo proporzionale al compenso annuo percepito dal sindaco stesso.

La riforma dell’articolo 2407, cod. civ., non modifica, quindi, i presupposti di innesco della responsabilità dei sindaci, così come indicati al comma 1, in termini di c.d. “responsabilità esclusiva”, ossia quando si tratta dell’adempimento ai doveri previsti dalla legge, della veridicità delle attestazioni e della conservazione del segreto sui fatti e sui documenti; essa interviene, invece, rimuovendo l’assai più pericolosa forma di c.d. “responsabilità concorrente”, ovvero quella di cui all’attuale comma 2 che vede i sindaci responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. È questa, infatti, la circostanza che, in generale, più di tutte, ha generato esperienze assai spiacevoli nella pratica professionale in quanto, in questa fattispecie, l’evento dannoso è conseguenza di un comportamento doloso o colposo degli amministratori, e ai sindaci viene imputato che essi avrebbero potuto, o dovuto, prevenire o impedire tale fatto nell’esercizio delle loro funzioni (omessa vigilanza). Sebbene per la configurazione di questo tipo di responsabilità sia richiesta la prova dell’esistenza di un nesso causale tra il comportamento omissivo e il danno, l’esperienza pratica e le posizioni assunta talora dalla giurisprudenza hanno reso tale profilo di responsabilità dei sindaci assai critico e, peraltro, non soggetto a limiti di importo.

Ebbene, il nuovo comma 2 cancella questo sistema di responsabilità concorrente – al di fuori dell’ipotesi del dolo – e introduce un sistema di perimetrazione della responsabilità dei sindaci. Il nuovo comma 2 si innesca ove i sindaci abbiano agito (o omesso di agire) in violazione dei propri doveri, e limita la loro responsabilità a un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco.

La modifica normativa introduce, infine, un ultimo comma all’articolo 2407, cod. civ., prevedendo un termine di prescrizione di 5 anni per esercitare l’azione di responsabilità verso i sindaci decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci annessa al bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno (trattasi della relazione ex articolo 2429, cod. civ.). La scelta di individuare un unico termine per l’azione di responsabilità avverso i sindaci, a fronte invece di diversi termini oggi stabiliti dal Codice civile a seconda del tipo di azione esercitata, è stata motivata, nella relazione illustrativa al provvedimento, con la necessità di uniformare la disciplina con quella prevista per i revisori legali, anche in considerazione del fatto che, non di rado, il collegio sindacale (o il sindaco unico della Srl), svolge anche la funzione di revisione legale. Infatti, l’azione di risarcimento nei confronti dei revisori legali si prescrive, ex articolo 15, comma 3, D.Lgs. 39/2010, nel termine di 5 anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento.

A questo punto, non rimane che attendere il completamento dell’iter parlamentare e la definitiva entrata in vigore della attesa novella legislativa.