Prenotazione degli istituti negoziali e concordato in bianco
di Fabio BattagliaIl tema della domanda di concordato “in bianco” ai sensi dell’art. 161, comma 6, L.F., o per meglio dire, della domanda prenotativa di concordato o di concordato con riserva, ha sollevato un vasto dibattito, più per l’uso e l’abuso che di questo strumento è stato fatto, che per la sua rilevante portata al fine di favorire, in particolare, i concordati in continuità.
In effetti la norma è stata introdotta con il D.L. n. 83/2012, assieme a tutto un complesso di altre modifiche, che delineano un disegno volto a favorire il concordato in continuità.
In sintesi l’intervento si è sostanziato nell’introduzione di una norma che precisa quando deve applicarsi la disciplina specifica per il concordato in continuità, corredandola di una serie di norme volte a regolare i finanziamenti erogati in collegamento al concordato, consentire di gestire i contratti in essere funzionalmente al piano di ristrutturazione che accompagna la domanda, introducendo il meccanismo dell’automatic stay, secondo il modello del chapter 11 delle Legge Fallimentare federale statunitense.
Per quanto solo le norme contenute nell’art.186-bis L.F. e quella relativa ai “fornitori strategici” contenuta nell’art.182-quinquies, comma 4, L.F. siano dettate specificamente nel caso di continuità aziendale, mentre le altre hanno una portata generale, emerge con chiarezza una logica complessiva che, fermo restando il principio del “miglior soddisfacimento dei creditori”, cerca di favorire il più possibile la continuità dell’impresa in dissesto che ricorre al concordato.
L’utilità che con la domanda prenotativa si mira a realizzare è soprattutto quella di poter godere, per il periodo che va dalla presentazione del ricorso alla scadenza del termine concesso dal Tribunale, di una protezione contro le aggressioni esecutive dei creditori, le azioni cautelari e l’iscrizione unilaterale di diritti di prelazione (art. 168 L.F.) pur in assenza della proposta e del piano. La protezione decorre dalla iscrizione nel Registro delle Imprese.
Come noto la prima applicazione di tale norma è stata caratterizzata da fenomeni opportunistici volti unicamente a guadagnare tempo, che hanno suscitato un acceso dibattito sull’abuso dello strumento stesso. Per questo motivo sono stati apportati correttivi all’art. 161 per disciplinare con maggior rigore l’automatic stay. Le modifiche sono state introdotte con l’art. 82 del D.L. 21.06.2013, n. 69 (c.d. “Decreto del fare”, convertito nella L. n. 98/2013) ed in particolare:
- l’obbligo di fornire l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti;
- la possibilità di nominare il Commissario già nella fase prenotativa con poteri di vigilanza e possibilità di attivare il procedimento di cui all’art. 173, di rilasciare parere in ordine alle istanze di autorizzazione al compimenti di atti di straordinaria amministrazione;
- poteri più incisivi di intervento del Tribunale che, nel caso in cui l’attività compiuta dal debitore si riveli manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, può, anche d’ufficio e sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbreviare il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. E’ stata peraltro prevista la possibilità che il Tribunale possa in ogni momento sentire i creditori.
Non vi è dubbio che il ricorso possa essere predisposto in forme assolutamente semplificate, ma va attentamente soppesata l’utilità di accrescere il corredo informativo della domanda in ragione di quanto si intende accedere alle varie possibilità che la Legge concede al debitore in questa fase.
Nella fase interlocutoria che precede la presentazione del piano e della proposta si decide il futuro dell’impresa e i poteri rimessi al giudice in questa fase non saranno affatto ininfluenti. Bisogna infatti ricordare che in questa fase al Tribunale è rimesso il potere autorizzativo in ordine:
- al compimento degli atti di straordinaria amministrazione;
- a contrarre finanziamenti;
- allo scioglimento dei rapporti pendenti.
Al giudice peraltro è rimessa la concessione del termine per il deposito del piano e della proposta.
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione per un atto di straordinaria amministrazione è evidente che la richiesta necessita delle informazioni per consentire al giudice di valutare se l’atto richiesto è caratterizzato effettivamente da straordinarietà.
In tal caso l’autorizzazione attribuisce un intangibile carattere di prededuzione. Con riferimento agli atti di ordinaria amministrazione è necessario, ai fini della prededuzione, che essi siano legalmente compiuti. Tale nozione appare riferirsi a più aspetti. In primo luogo non può trattarsi di atti che avrebbero dovuto essere soggetti ad autorizzazione, in secondo luogo deve trattarsi di atti coerenti con il piano e la proposta e ancora certamente non devono essere compiuti proprio allo scopo di creare un regime di preferenza. Si capisce l’importanza di questa autorizzazione alla luce della circostanza che la prededuzione spetta nel caso di successiva mancata ammissione.
Anche quando si considera la richiesta di autorizzazione allo scioglimento di un rapporto in corso si capisce come la decisione del Tribunale necessita della esplicitazione dei motivi e degli effetti che la prosecuzione del contratto avrebbe sul piano di concordato, oltre al costo dell’indennizzo. L’incidenza sulla fattibilità del piano di questa decisione rende evidente come il richiedente non può sottrarsi dal delineare anche un po’ più che sommariamente le linee guida del redigendo piano.
Si segnala che a fronte della prevalente giurisprudenza esistono voci in dottrina contrarie alla applicazione di tale fattispecie al “concordato in bianco”.
Appare ancora più evidente nei casi previsti dall’art. 182-quinquies (richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti e al pagamento di crediti anteriori), anche alla luce del fatto che in entrambe le fattispecie è necessaria l’attestazione in ordine alla clausola del miglior soddisfacimento dei creditori. La necessità della presentazione di un piano che in qualche modo dovrà essere preattestato dal professionista, appare evidente, poiché la fattibilità del piano è a monte della condizione del miglior soddisfacimento dei creditori.