26 Maggio 2015

Prenotiamo, documenti e ragionamenti

di Claudio Ceradini
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Recita l’art. 161, co. 6, L.F. che l’imprenditore può depositare il ricorso contenente unicamente la domanda di concordato allegando i bilanci relativi ai tre esercizi precedenti e, dal 2013 dopo l’opportuno intervento di riequilibrio dell’art. 82, co. 1, lett. a) del D.L. 69 del 21.06.2013, convertito con L. 98/2013, anche l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei relativi crediti, riservandosi nei termini imposti dal tribunale di presentare successivamente la proposta ed il piano che la sorregge, e tutta la documentazione che il secondo ed il terzo comma dello stesso articolo richiedono. Piano concordatario e proposta ai creditori sono i due elementi cardine del progetto di risanamento cui il debitore decide di sottoporsi. Il primo consiste nell’elenco delle azioni necessarie e deliberate, sufficienti per natura e consistenza a condurre al risanamento. La seconda, trova supporto nel primo, ed è costituita dall’impegno che il debitore assume nei confronti dei creditori. Abbiamo per diverse settimane solleticato numeri ed ipotesi, ed è apparso chiaro come il proposito non meramente liquidatorio richieda un impegno consistente in termini sia di tempo che di risorse impiegate. I piani concordatari di ormai antica memoria, quando ancora la meritevolezza era criterio di ammissione, altro non erano che gestione concorsuale e normata della fase di scioglimento e chiusura della società, nello stesso spirito e con medesimo scopo della procedura concorsuale maggiore, solo con minore invasività ed efficacia e tendenzialmente più tenui conseguenze.

Oggi no. Oggi, e ormai da un bel pezzo ma soprattutto dall’11 settembre 2012, è cambiato tutto, ed il concordato serve, o dovrebbe servire, prima di tutto per risanare ed in via residuale per liquidare. Ed allora è necessario dotarsi di due elementi irrinunciabili, il tempo e le risorse necessari.

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