Prescrizione breve per frodi Iva non gravi
di Angelo GinexLa Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza C-105/14 c.d. Taricco, ha dichiarato che la normativa italiana in materia di prescrizione del reato è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri nelle ipotesi di frodi “gravi” inerenti all’Iva, in quanto potenzialmente lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea.
Conseguentemente, ex articolo 325 TFUE i giudici nazionali sarebbero tenuti a disapplicare la normativa interna che consente allo Stato membro di non rispettare gli obblighi comunitari, al fine di non tenere conto della prescrizione e non dichiarare estinta la frode “grave” inerente all’Iva.
Tuttavia, la questione non è completamente chiusa, atteso che la Corte Costituzionale, con sentenza 24/2017, ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea una nuova pronuncia.
Nelle more di tale giudizio, sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, con sentenza del 14 marzo 2017, n. 12160, affermando che, nelle ipotesi in cui la condotta dell’imputato possa essere qualificata come “non grave”, il giudice nazionale non deve operare alcuna disapplicazione della normativa interna, con la conseguenza che le frodi non gravi inerenti all’Iva sono soggette al termine di prescrizione ordinario.
La vicenda trae origine dalla omessa presentazione delle dichiarazioni relative all’Iva e alle imposte sui redditi ex articolo 5 D.Lgs. 74/2000 da parte del Presidente di un circolo sportivo e ricreativo, il quale proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della competente Corte d’appello, che aveva ritenuto prescritta unicamente la condotta omissiva relativa alle imposte sui redditi.
Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha chiarito innanzitutto come anche la fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 5 D.Lgs. 74/2000 possa essere considerata una frode fiscale, pur non contenendo il requisito della fraudolenza nella descrizione della norma penale, in quanto diretta all’evasione dell’Iva.
Invero, si legge testualmente che “non dovrebbe residuare dubbio quanto al fatto che, … , la condotta, culminata nella omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed Iva per più anni di imposta, possa essere qualificata come di frode“.
Ciò posto, i giudici di legittimità, passando alla valutazione della gravità della condotta, hanno fatto riferimento all’orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prestando attenzione all’applicabilità di tale istituto nel caso di reati connotati da soglie di punibilità (cfr., Cass., sentenza 13218/2015).
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato tout court che la condotta dell’imputato possa essere considerata non grave poiché non è ravvisabile una spiccata capacità criminale, una particolare organizzazione di mezzi, la partecipazione di più soggetti e la interposizione fittizia di più società nelle singole operazioni.
Sulla base di ciò, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in caso di frode Iva non grave, il giudice non deve disapplicare la normativa interna e, pertanto, ha dichiarato estinto il reato per prescrizione ordinaria.