3 Dicembre 2021

Prescrizione del recupero accisa energia elettrica per comportamenti omissivi

di Gabriele Damascelli
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L’articolo 57 del TUA (Testo Unico Accise – D.Lgs. 504/1995), comma 3, secondo alinea, nella parte in cui non prevede una data certa di inizio della decorrenza del termine di prescrizione delle obbligazioni tributarie e delle sanzioni correlate al loro inadempimento nel caso di comportamenti omissivi del contribuente produce di conseguenza, sotto il profilo difensivo, un irragionevole effetto discriminatorio per il contribuente tenuto al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica.

L’assenza di un dies a quo “certo” di inizio del computo di decorrenza della prescrizione del credito tributario – e della decadenza dalla pretesa sanzionatoria, per effetto del rinvio operato dall’articolo 20, comma 1, D.Lgs. 472/1997– nella misura in cui viene ricollegato alla semplice “scoperta dell’illecito”, ha l’effetto di esporre a tempo indeterminato il contribuente alle pretese del fisco, potenzialmente avanzabili anche a distanza di decenni dall’insorgenza dell’obbligo rimasto inadempiuto, in violazione dell’articolo 24 Cost..

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