In altri termini, la comunicazione trimestrale di cui all’articolo 21-bis, D.L. 78/2010, benché non abbia natura dichiarativa, assolve la medesima funzione della dichiarazione, con ciò giustificando il differimento del termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale al 30 aprile, nel rispetto dell’articolo 252, § 1, Direttiva 2006/112/CE.
In linea generale, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, titolari di partita Iva, pure in assenza nel periodo d’imposta di operazioni imponibili.
Anche i soggetti che hanno cessato l’attività nel corso del 2024 sono tenuti, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, D.P.R. 633/1972, alla presentazione dell’ultima dichiarazione annuale nel 2025, ossia nell’anno successivo a quello in cui l’attività è cessata, entro i normali termini.
Coloro che fino al 2024 hanno adottato il regime ordinario e sono transitati nel 2025 nel regime forfettario sono tenuti alla presentazione del modello Iva 2025, con la necessità di barrare la casella “1” del rigo VA14 al fine di rendere noto che si tratta dell’ultima dichiarazione Iva presentata prima dell’ingresso al regime agevolato. Non è invece richiesta la compilazione del quadro VO, in quanto il passaggio al forfettario è considerato un accesso a un regime naturale.
In questo caso, inoltre, si deve fare attenzione se è dovuta la rettifica della detrazione (a sfavore), con indicazione della eventuale Iva da assolvere nel rigo VF70 con il segno meno.
Di contro, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva i soggetti che nel 2024 hanno applicato il regime forfettario e ne sono fuoriusciti nel 2025. L’eventuale rettifica della detrazione a favore andrà indicata nel quadro VF della prossima dichiarazione Iva riferita al 2025 (modello Iva 2026).
Attenzione, coloro che sono fuoriusciti dal forfettario nel corso dell’anno 2024, a seguito del superamento della soglia di ricavi/compensi di 100.000 euro, sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva del periodo d’imposta 2024, nonché le Lipe, e l’eventuale rettifica della detrazione a favore può essere fatta valere già nel modello Iva 2025.
In presenza di trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni totali, cessioni e donazioni d’azienda) che comportano l’estinzione del soggetto dante causa, spetta al soggetto avente causa assolvere tutti gli adempimenti Iva successivi alla data di trasformazione, anche quelli relativi al dante causa.
Tra i soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva annuale figurano anche coloro che, per l’anno d’imposta, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’articolo 10, D.P.R. 633/1972, o che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti essendosi avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972.
Si ricorda, infine, che la dichiarazione Iva si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. Si deve fare attenzione, infatti, che il servizio telematico restituisce:
- immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito;
- un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.