Prestazioni di servizi e fattura elettronica: nuovi chiarimenti dalle Entrate
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Con la risposta all’istanza di interpello n. 8, pubblicata ieri, 21 gennaio, l’Agenzia delle entrate è tornata a soffermare l’attenzione sul tema della fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, fornendo interessanti chiarimenti.
Il caso oggetto della richiamata risposta all’istanza di interpello riguarda un contribuente svolgente attività di autotrasporto di merci per conto terzi, il quale documenta con una fattura unica tutte le prestazioni eseguite in ciascun mese nei confronti del medesimo cliente.
Tanto premesso, dunque, lo stesso si rivolge all’Agenzia delle entrate per chiedere:
- se la fattura può essere trasmessa mediante Sistema di Interscambio entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 633/1972,
- se il mero richiamo, in fattura, ad una lista di trasporti effettata, non allegata alla stessa, possa essere idoneo a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972, in forza del quale “La fattura contiene le seguenti indicazioni: … g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”. Più precisamente, il contribuente intende indicare in fattura la seguente dicitura: “Vostro ordine n° … – Riepilogo trasporti relativi al mese di … come da vostra lista“, conservando, in formato cartaceo, la lista precedentemente inviata al cliente,
- se la successiva fatturazione di eventuali servizi accessori (come, ad esempio, gli indennizzi per carichi/scarichi multipli, per soste prolungate in sede di carico scarico, per sosta notturna, ovvero eventuali riaddebiti di spese connesse al trasporto combinato), richieda l’obbligatoria valorizzazione dell’apposita sezione 1.10 “FatturaPrincipale”, o se, invece, sia sufficiente che il collegamento tra la prestazione di trasporto principale e il servizio accessorio venga chiaramente illustrato nel campo descrittivo della fattura nell’ambito della consueta sezione 2.2 “DatiBeniServizi”, oltre che nella lista mensile trasmessa al cliente.
Con riferimento al primo quesito, l’Agenzia delle entrate richiama le precedenti risposte alle istanze di interpello n. 389 del 24.09.2019 e n. 528 del 16.12.2019, con le quali è stata illustrata la fondamentale distinzione tra:
- “fattura riepilogativa differita”, intendendosi per tale la documentazione cumulativa di prestazioni di servizi rese nel mese nei confronti del medesimo cliente “per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta“, essendo intervenuto il pagamento;
- “fattura che documenta più prestazioni rese nel mese”, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file. Detta fattura deve essere trasmessa allo SdI entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, momento che coincide con la data riportata sulla stessa fattura.
Pur ricorrendo, nel caso di specie, la seconda ipotesi, e non potendosi qualificare la fattura come “differita” (con esclusione, dunque, della possibilità di trasmettere la fattura entro il 15 del mese successivo), l’Agenzia delle entrate ritiene tuttavia di poter estendere, anche alla fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, gli stessi oneri documentali previsti, appunto, per la fattura differita.
Nella risposta all’istanza di interpello si chiarisce, quindi, che è sufficiente, sia nel caso di fattura differita, sia nel caso di fattura che documenta più prestazioni di servizi, richiamare eventuali liste riepilogative, ovvero ogni altra documentazione, comunque usata nella pratica commerciale, che consenta l’esatta individuazione, qualificazione e quantificazione dei servizi prestati.
La lista in oggetto non deve necessariamente essere allegata al file xml trasmesso allo Sdi, ma è comunque necessario garantirne la conservazione, anche in modalità cartacea.
Passando, infine, all’analisi del terzo e ultimo quesito, l’Agenzia delle entrate ritiene sussistente un errore nella compilazione della fattura, non essendo stata compilata l’apposita sezione 2.1.10 “FatturaPrincipale”, con valorizzazione della sola sezione “DatiBeniServizi”.
Come chiarito infatti dalla circolare 198/E/1996, relativamente alle prestazioni accessorie a quelle di autotrasporto per conto terzi, “viene consentito di fatturare le suddette prestazioni accessorie separatamente da quelle principali, salvo l’indicazione degli estremi delle fatture relative a queste ultime, per il necessario collegamento“. L’istante non ha invece indicato gli “… estremi delle fatture relative” alle operazioni principali “per il necessario collegamento” e ciò richiede dunque l’emissione di note di variazione ex articolo 26 D.P.R. 633/1972, con successiva riemissione delle fatture corrette, con distinzione delle prestazioni di trasporto eseguite nel mese di riferimento della lista e i servizi accessori ai trasporti eseguiti nel mese precedente a quello di riferimento (con richiamo, in quest’ultimo caso, alla fattura che documenta le prestazioni principali).