18 Settembre 2017

Prestazioni di lavoro occasionale: aspetti sanzionatori

di Raffaele Pellino
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Con la circolare 5/2017 l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni operative riguardanti la “corretta ed uniforme” applicazione del regime sanzionatorio in materia di prestazioni di lavoro occasionale (articolo 54-bis del D.L. 50/2017). Successivamente, con la nota n. 7427/2017, è stato precisato che, per il calcolo della sanzione amministrativa, rileva il numero complessivo delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale e non il numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata. Prima di affrontare gli aspetti sanzionatori, si rammenta che il contratto di prestazione occasionale soggiace ai seguenti limiti economici, divieti ed obblighi.

Limiti
economici

Sono “prestazioni occasionali” le attività che danno luogo in un anno civile:

  • a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro per ciascun prestatore di lavoro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro;
  • a compensi di importo non superiore a 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, che non possono comunque superare il limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno. Nel settore agricolo tale limite è dato dal rapporto tra 2.500 euro annui e la retribuzione oraria individuata dal CCNL.
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Divieti

Non possono essere attivate prestazioni di lavoro occasionale che siano rese da lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.  Ulteriori divieti impediscono la stipula del contratto di prestazione occasionale:

  • da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui all’articolo 54-bis comma 8 purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Obblighi

Le prestazioni in esame sono “tracciate” attraverso una apposita comunicazione all’INPS. In particolare, l’utilizzatore:

  • di un contratto di prestazione occasionale è tenuto ad effettuare la comunicazione almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa;
  • del Libretto di famiglia, deve comunicare i dati entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.

Laddove la prestazione occasionale non dovesse essere resa (ad esempio per indisponibilità sopravvenuta del prestatore) l’utilizzatore può effettuare la “revoca” della dichiarazione entro e non oltre le ore 24 del terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione.

 

Sul piano sanzionatorio, la norma di cui all’articolo 54-bis, comma 20 del D.L. 50/2017dispone:

  • la trasformazione del rapporto in lavoro “a tempo pieno e indeterminato” nel caso sia superato, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica Amministrazione, il limite economico di 2.500 euro o comunque il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco di un anno (ovvero del diverso limite previsto nel settore agricolo);
  • in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva da parte di utilizzatori “diversi” dalla P.A. e dalle persone fisiche/famiglie, ovvero di violazione di uno dei divieti di cui al comma 14 dell’articolo 54-bis(ad esempio, divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle dipendenze più di 5 lavoratori a tempo indeterminato), l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 europer ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione“.

Come sottolineato dalla circolare 5/2017, alla suddetta sanzione pecuniaria (da 500 a 2.500 euro) non è applicabile la diffida (articolo 13 del D.Lgs. 124/2004) e la sanzione “ridotta” (articolo 16, L. 689/1981) è pari a 833,33 euro per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione.

Sul punto, l’Ispettorato ha precisato che, nel caso si violino i suddetti obblighi in relazione a più lavoratori “la sanzione ridotta risulterà essere il prodotto tra il citato importo di euro 833,33 e la somma delle giornate lavorative non regolarmente comunicate ovvero effettuate in violazione dei divieti di cui al comma 14”.

Tale sanzione troverà, dunque, applicazione laddove la comunicazione sia effettuata in ritardo o non contenga tutti gli elementi richiesti o, ancora, detti elementi non corrispondano a quanto effettivamente accertato (ad esempio, se la prestazione occasionale giornaliera è stata svolta per un numero di ore superiore a quelle indicate nella comunicazione preventiva).

Integrando tale indicazione, la nota INL n. 7427/2017 ha specificato, poi, che il parametro di quantificazione dell’importo sanzionatorio è rappresentato dal numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati nella singola giornata (ad esempio, per la violazione dell’obbligo di comunicazione di 3 lavoratori il primo giorno, 1 lavoratore il secondo giorno e 2 lavoratori il terzo giorno,  la sanzione amministrativa sarà di € 2.499,99 ossia 833,33 x 3 giorni).