Prestazioni di lavoro occasionale: aspetti sanzionatori
di Raffaele PellinoCon la circolare 5/2017 l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni operative riguardanti la “corretta ed uniforme” applicazione del regime sanzionatorio in materia di prestazioni di lavoro occasionale (articolo 54-bis del D.L. 50/2017). Successivamente, con la nota n. 7427/2017, è stato precisato che, per il calcolo della sanzione amministrativa, rileva il numero complessivo delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale e non il numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata. Prima di affrontare gli aspetti sanzionatori, si rammenta che il contratto di prestazione occasionale soggiace ai seguenti limiti economici, divieti ed obblighi.
Limiti |
Sono “prestazioni occasionali” le attività che danno luogo in un anno civile:
I suddetti limiti economici, come chiarito con circolare INPS 107/2017, si riferiscono ai compensi percepiti al netto dei contributi, premi assicurativi e costi di gestione. |
Divieti |
Non possono essere attivate prestazioni di lavoro occasionale che siano rese da lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Ulteriori divieti impediscono la stipula del contratto di prestazione occasionale:
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Obblighi |
Le prestazioni in esame sono “tracciate” attraverso una apposita comunicazione all’INPS. In particolare, l’utilizzatore:
Laddove la prestazione occasionale non dovesse essere resa (ad esempio per indisponibilità sopravvenuta del prestatore) l’utilizzatore può effettuare la “revoca” della dichiarazione entro e non oltre le ore 24 del terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione. |
Sul piano sanzionatorio, la norma di cui all’articolo 54-bis, comma 20 del D.L. 50/2017 dispone:
- la trasformazione del rapporto in lavoro “a tempo pieno e indeterminato” nel caso sia superato, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica Amministrazione, il limite economico di 2.500 euro o comunque il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco di un anno (ovvero del diverso limite previsto nel settore agricolo);
- in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva da parte di utilizzatori “diversi” dalla P.A. e dalle persone fisiche/famiglie, ovvero di violazione di uno dei divieti di cui al comma 14 dell’articolo 54-bis (ad esempio, divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle dipendenze più di 5 lavoratori a tempo indeterminato), l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro “per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione“.
Come sottolineato dalla circolare 5/2017, alla suddetta sanzione pecuniaria (da 500 a 2.500 euro) non è applicabile la diffida (articolo 13 del D.Lgs. 124/2004) e la sanzione “ridotta” (articolo 16, L. 689/1981) è pari a 833,33 euro per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione.
Sul punto, l’Ispettorato ha precisato che, nel caso si violino i suddetti obblighi in relazione a più lavoratori “… la sanzione ridotta risulterà essere il prodotto tra il citato importo di euro 833,33 e la somma delle giornate lavorative non regolarmente comunicate ovvero effettuate in violazione dei divieti di cui al comma 14”.
Tale sanzione troverà, dunque, applicazione laddove la comunicazione sia effettuata in ritardo o non contenga tutti gli elementi richiesti o, ancora, detti elementi non corrispondano a quanto effettivamente accertato (ad esempio, se la prestazione occasionale giornaliera è stata svolta per un numero di ore superiore a quelle indicate nella comunicazione preventiva).
Integrando tale indicazione, la nota INL n. 7427/2017 ha specificato, poi, che il parametro di quantificazione dell’importo sanzionatorio è rappresentato dal numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati nella singola giornata (ad esempio, per la violazione dell’obbligo di comunicazione di 3 lavoratori il primo giorno, 1 lavoratore il secondo giorno e 2 lavoratori il terzo giorno, la sanzione amministrativa sarà di € 2.499,99 ossia 833,33 x 3 giorni).