26 Marzo 2018

Prestazioni mediche esenti

di EVOLUTION
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Le operazioni che beneficiano del regime di esenzione da Iva sono tassativamente elencate nell’articolo 10 del D.P.R. 633/1972.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa, in particolare, delle prestazioni mediche.

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. 633/1972, sono esenti da IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del R.D. n. 1265/1934, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle Finanze.

Il D.M. 17 maggio 2002 ha individuato tra le prestazioni di diagnosi cura e riabilitazione esenti, oltre quelle rese nell’esercizio delle professioni sanitarie indicate all’articolo 99 del R.D. n. 1265/1934, quelle rese da biologi, psicologi, odontoiatri e da operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili.

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