Prestazioni occasionali: sabbie mobili Inps
di Giovanni ValcarenghiCapita spesso di incrociare, nell’economia un po’ traballante di questi anni, soggetti che effettuano prestazioni di natura sporadica ed occasionale di svariata natura. Una prima difficoltà, solitamente, risiede nel corretto inquadramento della natura di tali compensi, che potrebbero essere ascritti alla categoria del reddito di lavoro autonomo occasionale (art. 67, comma 1, lettera l) del TUIR, oppure a quella delle attività commerciali non esercitate abitualmente (art.67, comma 1, lettera i) del TUIR).
La distinzione non è questione di lana caprina, per il semplice fatto che si producono differenziate conseguenze a seconda che si propenda per l’una o per l’altra soluzione: ad esempio, varia il regime della ritenuta d’acconto applicabile e, probabilmente, variano le conseguenze previdenziali nel caso in cui le somme erogate superino una determinata soglia.
Cominciamo con il reddito di lavoro autonomo: se tale fosse il compenso percepito, si renderebbe applicabile una ritenuta d’acconto del 20% ed, al superamento della soglia dei 5.000 euro annui complessivi (quindi anche rivenienti da più committenti), si renderebbe obbligatoria l’iscrizione alla Gestione Separata con l’applicazione delle percentuali di legge, suddivise tra committente e prestatore nella misura, rispettivamente, di 2/3 ed 1/3.
Se, invece, la prestazione resa fosse una segnalazione occasionale, la ritenuta d’acconto applicabile sarebbe quella dell’11,5% (23% sul 50% dei compensi), in quanto si tratterebbe di attività commerciale e non di lavoro autonomo. Ma i dubbi sorgono sul versante previdenziale, in quanto non appare per nulla chiaro se le conseguenze siano le medesime rispetto al caso precedente.
Affrontando il caso, chi dovesse fare la classica “navigata” tra i siti dei vari esperti che si trovano in rete (come ha fatto il sottoscritto) si troverà dinnanzi alla classica questione problematica, in quanto si troveranno pareri tesi a sostenere l’applicabilità dei contributi, così come altrettante altre voci che, invece, sostengono l’opposta tesi.
Peraltro, se la riflessione (come nel mio caso) contempla la situazione di un soggetto che ha posto in essere, nel medesimo anno, prestazioni occasionali di lavoro autonomo e di impresa commerciale, la difficoltà verrà ancor più amplificata, per il fatto che il problema non solo si pone per l’assoggettabilità, ma anche per la concorrenza delle due forme di compenso al superamento della “franchigia” dei 5.000 euro.
L’art. 44, c. 2 del D.L. 269/2003 ha disposto, dal 01.01.2004, l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dei lavoratori autonomi occasionali, ma solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell’anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.
Alla luce delle disposizioni dell’art. 2222 del Codice Civile sul contratto d’opera, si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.
Rispetto alla co-co-co, a progetto e non, il lavoro autonomo occasionale si distingue quindi per:
- la completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del committente;
- la mancanza del requisito della continuità, dato il carattere del tutto episodico dell’attività lavorativa;
- il mancato inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale.
Anche ricorrendo alla lettura delle circolari INPS n. 9/2004 e 103/2004, mi pare ragionevole poter concludere che la norma evochi unicamente i redditi di lavoro autonomo occasionale, quelli che, per dirla come l’Istituto, sono fiscalmente classificati fra i “redditi diversi”, ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. l del TUIR.
Per converso, mi paiono prive di fondamento giuridico le posizioni di coloro che sostengono che con l’istituzione della Gestione Separata si siano voluti assoggettare a contribuzione tutti i redditi (per il semplice fatto che sono puntualmente citati i soggetti obbligati alla iscrizione), così come non mi paiono supportate le indicazioni fornite verbalmente dall’INPS (almeno secondo quanto riportano i colleghi nei vari forum visibili in rete) in forza delle quali tutto ciò che è “occasionale e superiore a 5.000 euro di reddito” debba scontare contributo.
In definitiva, dunque, la prestazione da attività commerciale occasionale (ad esempio, la segnalazione provvigionale) non dovrebbe scontare contributi INPS in quanto non costituisce reddito di lavoro autonomo.