Prestazioni sanitarie escluse dall’esterometro
di Fabio GarriniLe natura sanitaria delle prestazioni rese nei confronti di un operatore non residente (qualora sia privato persona fisica) escludono in ogni caso che la relativa fattura debba essere inserita nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 (c.d. “esterometro”): questa è la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della risposta all’istanza di interpello n. 327 del 01.08.2019.
Le esigenze di tutela della privacy che hanno condotto al divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese a privati, escludono che possa avvenire una trasmissione telematica di tale documento quando il destinatario della prestazione sia un soggetto non residente nel territorio dello stato.
Prestazioni sanitarie ed esterometro
In un primo momento, l’articolo 10-bis D.L. 119/2018 ha introdotto il divieto di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate da quanti sono tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria; il divieto di emissione prescinde da un’eventuale opposizione all’invio dei dati da parte del paziente, posto che comunque la preclusione all’utilizzo della fattura elettronica prescinde da tale circostanza.
Successivamente, con la L. 12/2019 di conversione del D.L. 135/2018, è stato ulteriormente previsto che il divieto di emissione della fattura elettronica si applica anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.
Quindi, riepilogando, è vietato emettere la fattura in formato elettronico (quindi deve essere emessa nella tradizionale forma cartacea/analogica) quando si verificano le seguenti due condizioni:
- la prestazione eseguita deve essere di carattere sanitario (e quindi posta in essere da un soggetto abilitato a tal fine), indipendentemente dalla natura del prestatore (quindi il divieto vige tanto per il medico, quanto per la struttura sanitaria chiamata ad emettere la fattura);
- la fattura deve essere emessa direttamente nei confronti della persona fisica che fruisce della prestazione sanitaria. Al contrario, come chiarito nella risposta all’istanza di interpello n. 78 del 2019, quando vi sono passaggi di fatturazione intermedi, il divieto opera solo nei confronti della fattura emessa all’utente finale (esempio: struttura sanitaria che fattura al medico, che a sua volta fattura al paziente; la fattura della struttura al medico deve essere elettronica).
Veniamo però alla questione che in questa sede interessa, ossia valutare gli obblighi in termini di compilazione della comunicazione per operazioni transfontaliere in relazione a tali prestazioni.
Posto che la fattura relativa ad una prestazione sanitaria resa ad un privato deve essere emessa in formato analogico in quanto non deve transitare allo Sdi, si è posta la questione riguardante una sua eventuale inclusione nell’esterometro quando il destinatario della prestazione sia un soggetto non residente nel territorio dello stato.
Proprio su questo punto l’Amministrazione Finanziaria si è espressa nella risposta all’istanza di interpello n. 327, osservando come le informazioni da comunicare con l’esterometro sono assimilabili a quelle comunicate mediante fattura elettronica tramite SdI.
Pertanto, conclude l’Agenzia, la necessità di tutelare i dati personali legati alla salute dei contribuenti, come individuata nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 15.11.2018, ha quale naturale conseguenza il divieto all’invio dei citati dati anche nell’ambito dell’esterometro.
Conseguentemente, le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, residenti e non residenti, nel rispetto del trattamento dei dati sensibili, non vanno documentate mediante fattura elettronica tramite SdI né vanno comunicate tramite esterometro.