30 Settembre 2016

Le prestazioni di servizio dell’azienda vitivinicola

di Luigi Scappini
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In un contesto evolutivo dell’agricoltura, non più ancorata a un sistema caratterizzato dalla mera coltivazione del fondo al fine di raccoglierne i frutti, la riscrittura integrale dell’articolo 2135, cod. civ., quale recepimento della legge delega 57/2001, ha comportato, oltre all’introduzione del concetto di ciclo biologico per quanto concerne le attività agricole per definizione (coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento del bestiame), la rimodulazione delle attività a esse connesse.

In particolare, per la parte che qui si vuole indagare, sono state introdotte le cosiddette attività agricole connesse di azienda, infatti, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2135, cod. civ. richiamato si considerano connesse anche “le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”.

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L’azienda vitivinicola: gestione, controllo e fiscalità
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