27 Ottobre 2017

I presupposti applicativi della regola prezzo valore

di EVOLUTION
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Con la disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 49,7 della L. 266/2005 (c.d. Finanziaria 2006), così come modificata, con decorrenza 1.1.2007, dall’articolo 1, comma 309, L. 296/2006 (c.d. Finanziaria 2007), l’acquirente di immobili ad uso abitativo, se persona fisica, può richiedere al Notaio che la base imponibile, ai fini dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal c.d. “valore catastale”.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Imposte indirette”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua i presupposti – soggettivi e oggettivi – per l’applicazione della regola prezzo-valore.

Sotto il profilo soggettivo, la regola del “prezzo-valore” può trovare applicazione nel caso di trasferimenti a favore di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.

Resta pertanto esclusa l’applicazione di detta disciplina nel caso di:

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