25 Luglio 2017

Presupposti applicativi dell’accertamento induttivo

di EVOLUTION
Scarica in PDF
Un accertamento è qualificabile come induttivo puro quando la rettifica del reddito d’impresa (o di lavoro autonomo) prescinde dalle risultanze contabili a causa della gravità, numerosità e ripetitività delle omissioni e delle false/inesatte indicazioni ivi riscontrate, ovvero delle irregolarità formali rilevate nei registri e nelle altre scritture contabili obbligatorie.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Accertamento”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si sofferma sui presupposti applicativi dell’accertamento induttivo.

Pur non avendo natura sanzionatoria, l’accertamento induttivo determina una forte “penalizzazione” del contribuente, posto che si concretizza in “un procedimento logico diretto a costruire l’imponibile globale senza analizzarne le singole parti semplici, bensì impiegando nella costruzione tutte le notizie, le prove ed i dati, anche soltanto extracontabili, comunque raccolti [che] induce un giudizio sull’entità dell’imponibile da assumere a base della determinazione dell’imposta” (cfr. C.M. 29/1978, parte II, capitolo III).

Quanto sopra giustifica, quindi, la perentorietà dell’elencazione operata dal legislatore nell’individuazione delle circostanze che consentono, a pena di illegittimità, l’adozione del metodo induttivo. Sono fattispecie indicative di comportamenti di particolare gravità (imputabili al contribuente o a cause di forza maggiore) dal punto di vista del rischio fiscale, che possono costituire un pericolo per gli interessi erariali non solo in termini di incassi, ma anche di esercizio dei poteri di accertamento.

L’Amministrazione finanziaria è legittimata ad adottare il metodo induttivo qualora (articolo 39, secondo comma, D.P.R. 600/1973):

  • il reddito di impresa sia stato integralmente omesso nella dichiarazione;
  • dal verbale di ispezione risulti che il contribuente non abbia tenuto, ovvero abbia sottratto all’ispezione, una o più scritture contabili obbligatorie (ex articolo 14 del D.P.R. 600/1973), ovvero qualora non siano disponibili per cause di forza maggiore;
  • le omissioni, le false o inesatte indicazioni accertate dall’ufficio ed emergenti da apposito verbale (ex articolo 33 D.P.R. 600/1973) siano così gravi, numerose e ripetute da rendere la contabilità nel complesso inattendibile per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica;
  • il contribuente non abbia dato seguito agli inviti disposti dagli Uffici (ex articoli 32, primo comma, n. 3 e 4 del D.P.R. 600/1973 e 51, secondo comma, n. 3 e 4 del D.P.R. 633/1972).
  • Analoghe motivazioni sono state previste ai fini Iva (articolo 55 del D.P.R. 633/1972, secondo comma), ove è prevista l’applicazione del metodo induttivo qualora:
  • da verbale (redatto ai sensi dell’articolo 52 del D.P.R. 633/1973) risulti che il contribuente non abbia tenuto, abbia rifiutato di esibire o abbia sottratto all’ispezione i registri previsti dalla normativa Iva e le altre scritture contabili obbligatorie ai sensi dell’articolo 2214 del cod. civ.;
  • da verbale di ispezione risulti che il contribuente non abbia emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non abbia conservato, abbia rifiutato di esibire o abbia comunque sottratto all’ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
  • le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell’articolo 54 del D.P.R. 633/1972, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre scritture contabili (emergenti da verbale) siano così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità.

L’articolo 8, comma 4, del D.L. 16/2012 (convertito, con modificazioni, nella L. 44/2012), modificando l’articolo 39, secondo comma, lettera d-ter) del D.P.R. 600/1973, ha ricompreso tra i presupposti per l’applicazione del metodo induttivo anche l’omessa o infedele presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.

Si precisa, infine, come con riferimento ad altre tipologie di imposte, l’accertamento induttivo appaia applicabile soprattutto ai fini delle imposte di registro, successione e donazione (in quanto alla determinazione del valore dei beni) e rimanga comunque connessa alla rilevazione di omissioni gravissime quali, ad esempio, la mancata presentazione delle relative dichiarazioni.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

L’accertamento nel reddito d’impresa: questioni controverse e criticità