4 Ottobre 2017

I presupposti del ricorso per Cassazione

di EVOLUTION
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Il ricorso per Cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, in quanto, ai sensi dell’articolo 62, comma 1, D.Lgs. 546/1992, esso è esperibile avverso le sentenze di secondo grado soltanto per i motivi tassativamente indicati nell’articolo 360 c.p.c..
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Contenzioso”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo mette in luce i presupposti del ricorso per Cassazione.

I principi generali previsti in tema di impugnazioni trovano applicazione anche in caso di ricorso per Cassazione. Conseguentemente, anche nel processo tributario di cassazione occorre verificare:

  • legittimazione e interesse ad impugnare;
  • acquiescenza;
  • rispetto del termine di impugnazione.

Legittimazione e interesse ad impugnare

In linea generale, la legittimazione attiva e l’interesse ad impugnare, così come la legittimazione passiva, spettano al soggetto che ha assunto la qualità di parte nel precedente grado di giudizio.

Fanno eccezione evidentemente le ipotesi di successione nei diritti controversi (è il caso, ad esempio, della morte della parte o della estinzione della società).

Acquiescenza

L’acquiescenza può essere espressa, laddove sia intervenuta una dichiarazione di accettazione della sentenza, o tacita, in caso di comportamento incompatibile con la volontà di impugnare.

In ogni caso, l’acquiescenza deve essere anteriore alla proposizione del gravame, atteso che successivamente è configurabile solo una rinuncia allo stesso.

Termine di impugnazione

È previsto un doppio termine per la proposizione del ricorso per Cassazione:

  • un termine “breve” di 60 giorni, decorrente dalla data di notificazione della sentenza ad istanza di parte ex articolo 325, comma 2, c.p.c.;
  • un termine “lungo” di 6 mesi, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza, in caso di mancata notifica ex articolo 327, comma 1, c.p.c..

Per i giudizi instaurati successivamente al 4.07.2009, trova applicazione, anche nel processo tributario, il principio generale sancito dall’articolo 153, comma 2, c.p.c., secondo cui la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.

La sospensione feriale dei termini di cui alla L. 742/1969 si applica sia al termine breve, sia al termine lungo di impugnazione, che rimane pertanto sospeso dal 1° agosto al 31 agosto.

In caso morte o perdita della capacità di stare in giudizio di una parte o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, nonché di morte, radiazione o sospensione dall’albo del difensore costituito, sopravvenuta durante la decorrenza del termine breve di impugnazione trova applicazione l’articolo 328, commi 1 e 2, c.p.c., il quale stabilisce che tale termine è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.

Ai sensi dell’articolo 328, comma 3, c.p.c., se taluno degli eventi sopra indicati si verifica durante la decorrenza del termine lungo di impugnazione, quest’ultimo è prorogato per tutte le parti di 6 mesi dalla data dell’evento.

Infine, va osservato che la parte non costituita può proporre impugnazione oltre il decorso del termine lungo, se dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso (ex articolo 327, comma 2, c.p.c.).

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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