29 Maggio 2015

Presupposti dell’IRAP al vaglio del Primo Presidente

di Luigi Ferrajoli
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La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull’applicabilità dell’imposta regionale sulle attività produttive al professionista (nella fattispecie un avvocato) la cui autonoma organizzazione si caratterizza per la presenza di un unico dipendente esercente mansioni segreteriali. Il superiore consesso ripercorre i primi orientamenti giurisprudenziali in materia e, preso atto dell’insanabile contrasto creatosi in seno al Supremo organo di legittimità alla luce dei più recenti pronunciamenti, decide per la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

L’ordinanza n. 5040 del 13.03.2015 con cui la Sezione Tributaria della Suprema Corte ha trasmesso gli atti di causa al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite evidenzia, ripercorrendone l’iter, l’evidente dissidio sorto intorno alla configurabilità del requisito della cd. “autonoma organizzazione” giudicato dalla Corte Costituzionale elemento fondante la legittimità costituzionale dell’imposta sulle attività produttive che colpisce la maggiore capacità produttiva realizzata dall’elemento organizzativo, inteso come fattore impersonale ed aggiuntivo rispetto all’apporto del singolo professionista.

In particolare, la Suprema Corte nell’ordinanza in commento, dà atto del precedente orientamento (cfr.: ex multis Corte di Cassazione, sentenza n. 3673/07) secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato ricorre quando il contribuente:

  1. sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  2. impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit“, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; precisando che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

Tale orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 12108/09 e n. 21111/09 ed ha per lungo tempo dominato il panorama giurisprudenziale secondo l’interpretazione che ritiene, con riferimento al concetto di autonoma organizzazione, integrato il presupposto impositivo ogni volta che il lavoratore autonomo si avvalga del lavoro di un dipendente, che per definizione fornisce un contributo lavorativo “non occasionale”.

Secondo tale giurisprudenza (cfr.: Corte di Cassazione, sentenze n. 8625/09, n. 21563/10, n. 7609/14, n. 19072/14, n. 10754/14, n. 9787/14) aveva rilievo anche la presenza di un solo dipendente a prescindere dalle mansioni svolte (segretariali e perfino di apprendista) ed anche se per un tempo limitato (part-time) e per un corrispettivo non elevato.

A tale orientamento si è opposta l’interpretazione di altra giurisprudenza del medesimo Giudice di legittimità (cfr.: Corte di Cassazione, sentenze n. 22019/13, n. 22020/13, n. 10151/12, n. 22592/12, n. 7153/14, n. 26985/14, n. 4111/14, n. 27016/14) che ha escluso l’automatica sottoposizione ad Irap del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, prevedendo ai fini della ricorrenza della previsione impositiva un effettivo apporto ad incremento della produttività, la cui ricorrenza è da valutare a cura del giudice di merito caso per caso.

Nell’ottica di un effettivo potenziamento dell’attività di produzione del reddito, l’imposta non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attività personale, simile a quello di cui abitualmente dispongono anche soggetti esclusi dalla applicazione dell’Irap (collaboratori continuativi, lavoratori dipendenti).

Dal conclamato ed insanabile contrasto circa il significato attribuibile alla presenza di un lavoratore dipendente ed in particolare circa il fatto che essa costituisca o meno elemento di per sé sufficiente a configurare il presupposto impositivo per l’applicabilità dell’Irap, scaturisce l’ordinanza di rimessione della controversia, nelle pieghe della quale può individuarsi, neanche troppo velatamente, la propensione del Collegio remittente ad aderire al primo orientamento interpretativo, giudicato maggiormente aderente agli insegnamenti della Consulta.

 

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