27 Aprile 2018

Presupposti per il rimborso del credito Iva trimestrale

di EVOLUTION
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I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza detraibile d’imposta di importo superiore a 2.582,28 euro devono presentare il modello TR se intendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso di tale eccedenza ovvero utilizzarla in compensazione “orizzontale”.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua i presupposti che devono essere rispettati per richiedere il rimborso del credito Iva trimestrale.

In base all’articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972, il credito Iva infrannuale può essere chiesto a rimborso esclusivamente:

  • dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettera a), b) ed e) del terzo comma dell’articolo 30;
  • nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni previste dalle lettera c) e d) dello stesso articolo 30, ma con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.

Nello specifico, il credito Iva trimestrale, se di importo superiore a 2.582,28 euro, può essere chiesto a rimborso, in tutto o in parte, dai soggetti che, nel periodo di riferimento:

  • hanno effettuato, esclusivamente o prevalentemente, operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle applicate sugli acquisti e sulle importazioni. Il diritto al rimborso del credito IVA spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10% e nel calcolo dell’aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti e/o le importazioni, sia le cessioni di beni ammortizzabili (articolo 3, comma 6, D.L. 250/1995);
  • hanno effettuato operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, D.P.R. 633/1972, nonché altre operazioni non imponibili ad esse assimilate e cessioni intracomunitarie di beni di cui agli articoli 41 e 58, D.L. 331/1993 per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo. Come precisato dalle istruzioni relative alla compilazione del modello di dichiarazione annuale, le operazioni non imponibili rilevanti sono:
  1. le esportazioni, le operazioni assimilate e i servizi internazionali previsti dagli articoli 8, 8-bis e 9, D.P.R. 633/1972, nonché le operazioni ad essi equiparate di cui agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali) dello stesso decreto;
  2. le cessioni di cui agli articoli 41 e 58, D.L. 331/1993;
  3. le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con trasporto/spedizione in altro Stato membro dell’Unione europea (articolo 50-bis, comma 4, lettera f), D.L. 331/1993);
  4. le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto/spedizione fuori dal territorio dell’Unione europea (articolo 50-bis, comma 4, lettera g), D.L. 331/1993);
  • si sono identificati direttamente in Italia, ai sensi dell’articolo 35-ter,P.R. 633/1972, ovvero hanno nominato un rappresentante fiscale nello Stato, in quanto soggetti non residenti;
  • hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. Al riguardo, è stato chiarito che:
  1. il rimborso è ammesso sia per l’imposta assolta sulle fatture di acconto relative all’acquisto di beni ammortizzabili, sia nel caso delle fatture di acconto emesse in base agli stati di avanzamento lavori (risoluzione AdE 111/E/2002);
  2. l’imposta assolta sull’acconto del corrispettivo versato in sede di preliminare di vendita di un bene ammortizzabile non può essere chiesta a rimborso, in quanto in tale sede non si è ancora verificato l’effetto traslativo e, dunque, non si è realizzato il presupposto dell’acquisto del bene (risoluzione AdE 179/E/2005);
  3. l’imposta assolta sulle spese per la realizzazione, su immobili concessi in uso o comodato, di opere inseparabili dai beni cui accedono non può essere chiesta a rimborso, in quanto le spese sono state sostenute su un immobile di proprietà altrui (risoluzione AdE 179/E/2005);
  4. l’imposta assolta sul corrispettivo relativo all’acquisto, come utilizzatore, del contratto di leasing avente ad oggetto un bene ammortizzabile non può essere chiesta a rimborso (risoluzione AdE 392/E/2007);
  • hanno effettuato, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate:
  1. prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
  2. prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
  3. prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
  4. prestazioni di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972, vale a dire le operazioni esenti di natura creditizia, bancaria, finanziaria e assicurativa (di cui all’articolo 10, comma 1, nn. da 1) a 4), D.P.R. 633/1972), effettuate nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori dell’Unione europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dell’Unione europea.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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