I presupposti per il rimborso dell’Iva
di EVOLUTIONAi sensi dell’articolo 30, comma 3, D.P.R. 633/1972, l’eccedenza d’imposta a credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva può essere chiesta a rimborso dal soggetto laddove sussista uno dei seguenti presupposti:
- esercizio esclusivo o prevalente di un’attività che comporti l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando anche le operazioni effettuate in reverse charge (articolo 17, commi 5, 6 e 7 D.P.R. 633/1972) e quelle soggette a split payment (articolo 17-terP.R. 633/1972);
- effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972 per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- acquisto o importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche. In tal caso il rimborso è possibile limitatamente all’imposta assolta su tali beni e servizi;
- effettuazione prevalentemente di operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies P.R. 633/1972;
- sussistenza delle condizioni previste dal comma 3 dell’articolo 17 D.P.R. 633/1972.
In tutte queste ipotesi, la norma prevede che, per procedere alla richiesta di rimborso, l’importo a credito risultante dalla dichiarazione annuale deve essere superiore a 2.582,28 euro.




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