Primi chiarimenti dell’Agenzia sui contratti di appalto
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLa soglia di euro 200.000 al superamento della quale scattano gli obblighi di controllo da parte del committente in relazione al versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice nell’ambito dei contratti di appalto, subappalto e affidamento, di cui all’articolo 4 D.L. 124/2019, deve essere verificata tenendo conto della somma dell’importo annuo dei singoli contratti.
È uno dei numerosi chiarimenti che l’Agenzia delle entrate ha fornito nel corso del Forum dei commercialisti con riferimento ai nuovi obblighi previsti dall’articolo 4 D.L. 124/2019.
Si ricorda che tale norma prevede alcuni obblighi di controllo da parte dell’impresa committente in merito alla corretta effettuazione e versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice nell’ambito di contratti di appalto, subappalto e affidamento in presenza dei seguenti requisiti:
- importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
- prevalente utilizzo di manodopera dell’impresa appaltatrice;
- svolgimento della prestazione presso la sede del committente;
- utilizzo dei beni strumentali di proprietà dell’impresa committente.
Il primo chiarimento, come già accennato, riguarda le modalità con cui verificare il superamento della soglia di euro 200.000.
L’Agenzia delle entrate precisa che, in presenza di più contratti, il predetto limite va riferito alla somma dell’importo annuo dei singoli contratti, e se la somma di tali contratti supera la soglia di euro 200.000, la nuova disciplina va applicata in relazione a tutti i contratti stipulati e ancora in essere nel momento in cui la soglia è superata.
Ciò dovrebbe significare che, ad esempio, se vengono stipulati nel corso di un anno 4 contratti ciascuno del valore di euro 60.000, gli obblighi previsti dovrebbero scattare solamente per il quarto contratto (ferma restando la necessità che i primi tre contratti siano stati completati prima dell’inizio dell’ultimo rapporto).
Il secondo chiarimento riguarda i requisiti che l’impresa appaltatrice può far risultare dal certificato rilasciato dall’Agenzia al fine di “liberare” l’impresa committente dagli obblighi di controllo degli adempimenti posti in essere dal soggetto appaltatore.
In relazione al requisito di attività almeno triennale, l’Agenzia precisa che si deve aver riguardo alle indicazioni contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017 (in materia di cessazione della partita Iva in assenza dei requisiti oggettivo e soggettivo), mentre per la verifica del versamento in conto fiscale per importi eccedenti il 10% dei ricavi si deve tener conto di qualsiasi somma versata con il modello F24 (Iva, ritenute, contributi previdenziali, ecc.), con conseguente possibilità di verificare il requisito in parola anche da parte delle imprese in perdita fiscale.
Il terzo chiarimento riguarda le modalità di compilazione del modello F24 da parte dell’impresa appaltatrice.
Secondo l’Agenzia non deve essere compilato un modello F24 per ciascun lavoratore impiegato nel relativo contratto, ma può essere compilato un solo modello per ciascun committente, indicando il codice fiscale dello stesso nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” del modello F24, unitamente al codice identificativo “09” (istituito con la risoluzione AdE 109/E/2019), da riportare nel campo “codice identificativo” dello stesso modello F24.
Si segnala, infine, l’ultimo chiarimento riguardante l’applicabilità della disciplina in esame anche in relazione ai contratti di appalto, subappalto e affidamento stipulati con le agenzie di lavoro, poiché l’esclusione di tali soggetti riguarda solamente l’inversione contabile ai fini Iva inserita nell’articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972 (la cui efficacia è comunque subordinata all’autorizzazione Ue).
Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso: