ARGOMENTO | NOVITÀ |
Credito d’imposta R&S | L’agevolazione è resa più appetibile e accessibile:- sia sotto il profilo della misura e dei tempi. Infatti, da un lato, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (“spese incrementali”), e, dall’altro, viene disposta la proroga di un anno (fino al periodo in corso al 31 dicembre 2020);
- sia sotto il profilo dei soggetti ammessi. Sono favorite le attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese residenti o localizzate in altri Stati Ue, negli Stati aderenti all’accordo sul SEE ovvero in Stati inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
Inoltre, occorre evidenziare che: - è confermata l’ammissione al credito d’imposta delle spese relative a tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificato sia tecnico;
- tutte le spese incrementali ammissibili al credito d’imposta sono agevolabili nella misura del 50%;
- è stato aumentato il limite entro il quale può spettare il beneficio fiscale portandolo da 5 a 20 milioni di euro.
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IRI | Trattasi di un regime impositivo opzionale – che sarà inserito nel nuovo articolo 55-bis del Tuir – per le imprese individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria che presenta le seguenti caratteristiche: - il reddito di impresa è assoggettato a tassazione separata con applicazione dell’aliquota prevista ai fini Ires nella misura del 24% a partire dal 2017; pertanto, esso non concorre alla formazione del reddito complessivo dell’imprenditore (o socio) ai fini Irpef. L’imposta rimane a carico della società/impresa;
- la tassazione progressiva Irpef è operata solo all’atto del prelievo del reddito d’impresa. Non trova quindi applicazione l’imputazione per trasparenza dei redditi in capo ai soci;
- la base imponibile IRI è calcolata applicando le ordinarie regole di determinazione del reddito di impresa, portando in deduzione le somme prelevate dall’imprenditore o dai collaboratori familiari o dai soci. L’ammontare dell’utile di esercizio e delle riserve di utili costituisce il limite massimo di prelevamenti possibili;
- quindi, i prelievi assumono rilevanza fiscale sia per la società/impresa – che li deduce – sia per il socio/imprenditore – che li tassa con l’Irpef -;
- in costanza del regime IRI le perdite possono essere riportate senza limiti di tempo né di scomputo;
- il regime è fruibile da tutti i soggetti Irpef che svolgono attività di impresa a prescindere da qualsivoglia parametro dimensionale e, quindi, anche da soggetti che, per natura, sono ammessi al regime di contabilità semplificata o a regimi per i contribuenti minori. In questi ultimi casi, tuttavia, il regime è applicabile solo se i soggetti sono in contabilità ordinaria per opzione;
- l’opzione per l’IRI ha una durata pari a cinque periodi di imposta e è rinnovabile. La scelta è effettuata nella dichiarazione dei redditi ed ha effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione;
- le somme prelevate dall’imprenditore o socio da riserve costituite da utili già tassati per trasparenza sono fiscalmente irrilevanti. Per presunzione, si considerano distribuite prima le riserve formate antecedentemente l’ingresso nell’IRI;
- possono optare per il nuovo regime anche le Srl in possesso dei requisiti per optare per piccola trasparenza.
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Regime di cassa per i contribuenti in semplificata | È introdotto, per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, un regime di determinazione del reddito (Irpef) e del valore della produzione netta (Irap) fondato sul criterio di cassa, in sostituzione del criterio della competenza. |
Super ammortamento | L’agevolazione viene:- prorogata. Sarà, infatti, possibile fruire del super ammortamento dei beni materiali strumentali nuovi acquistati dai contribuenti interessati entro il 31 dicembre 2017, o fino al 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti pari ad almeno il 20%; la proroga non vale per i veicoli e i mezzi di trasporto, tranne che per quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività di impresa;
- rafforzata. È infatti introdotta una nuova disciplina ridenominata “iper ammortamento” che riguarda i beni materiali strumentali nuovi, acquistati nel medesimo arco temporale sopra indicato, che sono funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0; si tratta di beni ad elevatissima tecnologia, interconnessi e collegati ad internet, per i quali la maggiorazione è riconosciuta nella misura “rafforzata” del 150% del costo di acquisizione.
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Detrazioni relative a immobili | Le agevolazioni per i lavori condominiali di risparmio energetico e antisismici di sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Il più ampio periodo di proroga è previsto anche per i lavori assimilati a quelli condominiali ma non anche per i lavori che interessano le singole unità abitative che vengono prorogati di un solo anno. La misura della detrazione degli interventi finalizzati al risparmio energetico è confermata al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica di singole unità abitative e di parti condominiali, mentre per gli interventi effettuati sulle parti comuni che comportano un risparmio energetico più significativo la percentuale di spesa detraibile è elevata: - al 70% nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio;
- al 75% nel caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard individuati in base al D.M. 26 giugno 2015 e asseverati da professionisti abilitati mediante la cd. APE.
La misura della detrazione per gli interventi antisismici sulle parti comuni è confermata al 65% (in luogo dell’ordinario 36%). Inoltre, la percentuale del bonus è aumentata per quelli più significativi: - al 70%, se dall’intervento deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- all’80%, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Infine, viene prevista la cessione, sotto forma di credito d’imposta, della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di consolidamento antisismico. I contribuenti interessati sono quelli che possiedono redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell’Irpef o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni ex articolo 13 Tuir. |
Premi di risultato e welfare aziendale | Le imprese che incrementano la propria produttività possono erogare premi di risultato assoggettati all’imposta sostitutiva del 10% in luogo della ordinaria tassazione progressiva. Dal 2017 potranno fruire di tale agevolazione i lavoratori del settore privato che hanno un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro, e non più di 50.000. Inoltre, l’importo del premio di produttività agevolabile è elevato da 2.000 a 3.000 euro ovvero, in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione aziendale, da 2.500 a 4.000 euro. È altresì prevista la possibilità di includere nella gamma dei benefit che il lavoratore può richiedere in sostituzione del premio anche l’utilizzo di autovetture aziendali, la locazione di fabbricati e la concessione di prestiti a tassi agevolati, nel rispetto dei limiti ordinariamente previsti per la esclusione di tali utilità dal reddito di lavoro dipendente. |
Regime per le persone fisiche che si trasferiscono in Italia | L’opzione per il regime consente di non applicare il regime della tassazione sul reddito mondiale e quindi di non assoggettare a tassazione ordinaria i redditi prodotti all’estero, ma solo i redditi prodotti nel nostro Paese. Per i redditi prodotti all’estero si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari a euro 100.000, ridotta a euro 25.000 per ogni familiare che trasferisce la residenza in Italia ed esercita la medesima opzione. L’opzione è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità. Gli effetti dell’opzione cessano in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione. È altresì prevista un’agevolazione ai fini delle imposte indirette: per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d’imposta di validità dell’opzione esercitata dal dante causa, l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti in Italia al momento della successione o della donazione. |
8 Novembre 2016 a 8:47
Non ho capito se l’agevolazione per le spese di ristrutturazione di immobili (ex 36%) sarà o meno prorogata al 2017 con aliquota 50% ed importo massimo 96.000 euro