Le principali novità della prossima legge di stabilità in sintesi
di Alessandro BonuzziCon l’audizione del direttore dell’Agenzia delle Entrate di ieri presso le Commissioni Riunite Bilancio del Parlamento sono state esaminate le novità di carattere fiscale che sono contenute nel disegno della prossima legge di stabilità.
L’obiettivo dichiarato della manovra è quello del potenziamento della competitività economica del sistema Paese attraverso una serie di modifiche essenzialmente volte a ridurre – soprattutto – il prelievo tributario sul reddito d’impresa. Sono, tuttavia, presenti anche misure agevolative che riguardano l’individuo che opera al di fuori della sfera economico-imprenditoriale, quindi il privato consumatore.
La seguente tabella riassume le caratteristiche salienti delle novità più rilevanti.
ARGOMENTO | NOVITÀ |
Credito d’imposta R&S | L’agevolazione è resa più appetibile e accessibile:
Inoltre, occorre evidenziare che:
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IRI |
Trattasi di un regime impositivo opzionale – che sarà inserito nel nuovo articolo 55-bis del Tuir – per le imprese individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria che presenta le seguenti caratteristiche:
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Regime di cassa per i contribuenti in semplificata |
È introdotto, per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, un regime di determinazione del reddito (Irpef) e del valore della produzione netta (Irap) fondato sul criterio di cassa, in sostituzione del criterio della competenza. |
Super ammortamento | L’agevolazione viene:
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Detrazioni relative a immobili |
Le agevolazioni per i lavori condominiali di risparmio energetico e antisismici di sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Il più ampio periodo di proroga è previsto anche per i lavori assimilati a quelli condominiali ma non anche per i lavori che interessano le singole unità abitative che vengono prorogati di un solo anno. La misura della detrazione degli interventi finalizzati al risparmio energetico è confermata al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica di singole unità abitative e di parti condominiali, mentre per gli interventi effettuati sulle parti comuni che comportano un risparmio energetico più significativo la percentuale di spesa detraibile è elevata:
La misura della detrazione per gli interventi antisismici sulle parti comuni è confermata al 65% (in luogo dell’ordinario 36%). Inoltre, la percentuale del bonus è aumentata per quelli più significativi:
Infine, viene prevista la cessione, sotto forma di credito d’imposta, della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di consolidamento antisismico. I contribuenti interessati sono quelli che possiedono redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell’Irpef o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni ex articolo 13 Tuir. |
Premi di risultato e welfare aziendale |
Le imprese che incrementano la propria produttività possono erogare premi di risultato assoggettati all’imposta sostitutiva del 10% in luogo della ordinaria tassazione progressiva. Dal 2017 potranno fruire di tale agevolazione i lavoratori del settore privato che hanno un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro, e non più di 50.000. Inoltre, l’importo del premio di produttività agevolabile è elevato da 2.000 a 3.000 euro ovvero, in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione aziendale, da 2.500 a 4.000 euro. È altresì prevista la possibilità di includere nella gamma dei benefit che il lavoratore può richiedere in sostituzione del premio anche l’utilizzo di autovetture aziendali, la locazione di fabbricati e la concessione di prestiti a tassi agevolati, nel rispetto dei limiti ordinariamente previsti per la esclusione di tali utilità dal reddito di lavoro dipendente. |
Regime per le persone fisiche che si trasferiscono in Italia |
L’opzione per il regime consente di non applicare il regime della tassazione sul reddito mondiale e quindi di non assoggettare a tassazione ordinaria i redditi prodotti all’estero, ma solo i redditi prodotti nel nostro Paese. Per i redditi prodotti all’estero si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari a euro 100.000, ridotta a euro 25.000 per ogni familiare che trasferisce la residenza in Italia ed esercita la medesima opzione. L’opzione è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità. Gli effetti dell’opzione cessano in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione. È altresì prevista un’agevolazione ai fini delle imposte indirette: per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d’imposta di validità dell’opzione esercitata dal dante causa, l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti in Italia al momento della successione o della donazione. |
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8 Novembre 2016 a 8:47
Non ho capito se l’agevolazione per le spese di ristrutturazione di immobili (ex 36%) sarà o meno prorogata al 2017 con aliquota 50% ed importo massimo 96.000 euro