8 Novembre 2016

Le principali novità della prossima legge di stabilità in sintesi

di Alessandro Bonuzzi
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Con l’audizione del direttore dell’Agenzia delle Entrate di ieri presso le Commissioni Riunite Bilancio del Parlamento sono state esaminate le novità di carattere fiscale che sono contenute nel disegno della prossima legge di stabilità.

L’obiettivo dichiarato della manovra è quello del potenziamento della competitività economica del sistema Paese attraverso una serie di modifiche essenzialmente volte a ridurre – soprattutto – il prelievo tributario sul reddito d’impresa. Sono, tuttavia, presenti anche misure agevolative che riguardano l’individuo che opera al di fuori della sfera economico-imprenditoriale, quindi il privato consumatore.

La seguente tabella riassume le caratteristiche salienti delle novità più rilevanti.

ARGOMENTO NOVITÀ
Credito d’imposta R&S L’agevolazione è resa più appetibile e accessibile:

  • sia sotto il profilo della misura e dei tempi. Infatti, da un lato, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (“spese incrementali”), e, dall’altro, viene disposta la proroga di un anno (fino al periodo in corso al 31 dicembre 2020);
  • sia sotto il profilo dei soggetti ammessi. Sono favorite le attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese residenti o localizzate in altri Stati Ue, negli Stati aderenti all’accordo sul SEE ovvero in Stati inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

 

Inoltre, occorre evidenziare che:

  • è confermata l’ammissione al credito d’imposta delle spese relative a tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificato sia tecnico;
  • tutte le spese incrementali ammissibili al credito d’imposta sono agevolabili nella misura del 50%;
  • è stato aumentato il limite entro il quale può spettare il beneficio fiscale portandolo da 5 a 20 milioni di euro.
IRI

Trattasi di un regime impositivo opzionale – che sarà inserito nel nuovo articolo 55-bis del Tuir – per le imprese individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria che presenta le seguenti caratteristiche:

  • il reddito di impresa è assoggettato a tassazione separata con applicazione dell’aliquota prevista ai fini Ires nella misura del 24% a partire dal 2017; pertanto, esso non concorre alla formazione del reddito complessivo dell’imprenditore (o socio) ai fini Irpef. L’imposta rimane a carico della società/impresa;
  • la tassazione progressiva Irpef è operata solo all’atto del prelievo del reddito d’impresa. Non trova quindi applicazione l’imputazione per trasparenza dei redditi in capo ai soci;
  • la base imponibile IRI è calcolata applicando le ordinarie regole di determinazione del reddito di impresa, portando in deduzione le somme prelevate dall’imprenditore o dai collaboratori familiari o dai soci. L’ammontare dell’utile di esercizio e delle riserve di utili costituisce il limite massimo di prelevamenti possibili;
  • quindi, i prelievi assumono rilevanza fiscale sia per la società/impresa – che li deduce – sia per il socio/imprenditore –  che li tassa con l’Irpef -;
  • in costanza del regime IRI le perdite possono essere riportate senza limiti di tempo né di scomputo;
  • il regime è fruibile da tutti i soggetti Irpef che svolgono attività di impresa a prescindere da qualsivoglia parametro dimensionale e, quindi, anche da soggetti che, per natura, sono ammessi al regime di contabilità semplificata o a regimi per i contribuenti minori. In questi ultimi casi, tuttavia, il regime è applicabile solo se i soggetti sono in contabilità ordinaria per opzione;
  • l’opzione per l’IRI ha una durata pari a cinque periodi di imposta e è rinnovabile. La scelta è effettuata nella dichiarazione dei redditi ed ha effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione;
  • le somme prelevate dall’imprenditore o socio da riserve costituite da utili già tassati per trasparenza sono fiscalmente irrilevanti. Per presunzione, si considerano distribuite prima le riserve formate antecedentemente l’ingresso nell’IRI;
  • possono optare per il nuovo regime anche le Srl in possesso dei requisiti per optare per piccola trasparenza.
Regime di cassa per i contribuenti in semplificata

È introdotto, per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, un regime di determinazione del reddito (Irpef) e del valore della produzione netta (Irap) fondato sul criterio di cassa, in sostituzione del criterio della competenza.

Super ammortamento L’agevolazione viene:

  • prorogata. Sarà, infatti, possibile fruire del super ammortamento dei beni materiali strumentali nuovi acquistati dai contribuenti interessati entro il 31 dicembre 2017, o fino al 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti pari ad almeno il 20%; la proroga non vale per i veicoli e i mezzi di trasporto, tranne che per quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività di impresa;
  • rafforzata. È infatti introdotta una nuova disciplina ridenominata “iper ammortamento” che riguarda i beni materiali strumentali nuovi, acquistati nel medesimo arco temporale sopra indicato, che sono funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0; si tratta di beni ad elevatissima tecnologia, interconnessi e collegati ad internet, per i quali la maggiorazione è riconosciuta nella misura “rafforzata” del 150% del costo di acquisizione.
Detrazioni relative a immobili

Le agevolazioni per i lavori condominiali di risparmio energetico e antisismici di sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Il più ampio periodo di proroga è previsto anche per i lavori assimilati a quelli condominiali ma non anche per i lavori che interessano le singole unità abitative che vengono prorogati di un solo anno.

La misura della detrazione degli interventi finalizzati al risparmio energetico è confermata al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica di singole unità abitative e di parti condominiali, mentre per gli interventi effettuati sulle parti comuni che comportano un risparmio energetico più significativo la percentuale di spesa detraibile è elevata:

  • al 70% nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio;
  • al 75% nel caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard individuati in base al D.M. 26 giugno 2015 e asseverati da professionisti abilitati mediante la cd. APE.

La misura della detrazione per gli interventi antisismici sulle parti comuni è confermata al 65% (in luogo dell’ordinario 36%). Inoltre, la percentuale del bonus è aumentata per quelli più significativi:

  • al 70%, se dall’intervento deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • all’80%, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Infine, viene prevista la cessione, sotto forma di credito d’imposta, della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di consolidamento antisismico. I contribuenti interessati sono quelli che possiedono redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell’Irpef o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni ex articolo 13 Tuir.

Premi di risultato e welfare aziendale

Le imprese che incrementano la propria produttività possono erogare premi di risultato assoggettati all’imposta sostitutiva del 10% in luogo della ordinaria tassazione progressiva.

Dal 2017 potranno fruire di tale agevolazione i lavoratori del settore privato che hanno un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro, e non più di 50.000. Inoltre, l’importo del premio di produttività agevolabile è elevato da 2.000 a 3.000 euro ovvero, in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione aziendale, da 2.500 a 4.000 euro.

È altresì prevista la possibilità di includere nella gamma dei benefit che il lavoratore può richiedere in sostituzione del premio anche l’utilizzo di autovetture aziendali, la locazione di fabbricati e la concessione di prestiti a tassi agevolati, nel rispetto dei limiti ordinariamente previsti per la esclusione di tali utilità dal reddito di lavoro dipendente.

Regime per le persone fisiche che si trasferiscono in Italia

L’opzione per il regime consente di non applicare il regime della tassazione sul reddito mondiale e quindi di non assoggettare a tassazione ordinaria i redditi prodotti all’estero, ma solo i redditi prodotti nel nostro Paese.

Per i redditi prodotti all’estero si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari a euro 100.000, ridotta a euro 25.000 per ogni familiare che trasferisce la residenza in Italia ed esercita la medesima opzione.

L’opzione è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità. Gli effetti dell’opzione cessano in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

È altresì prevista un’agevolazione ai fini delle imposte indirette: per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d’imposta di validità dell’opzione esercitata dal dante causa, l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti in Italia al momento della successione o della donazione.

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