7 Aprile 2016

Principio di inerenza e onere probatorio

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
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All’avvicinarsi degli adempimenti dichiarativi, in sede di redazione del bilancio si pone il problema dell’idonea valutazione dei componenti negativi redditualmente rilevanti, altrimenti dovendosi procedere ad opportune variazioni in aumento in sede di dichiarazione. L’art. 109 comma 5 del TUIR subordina la deduzione dei componenti negativi all’inerenza degli stessi all’attività dell’impresa: “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (…) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.

L’inerenza in particolare deve essere configurata come correlazione fra onere sostenuto e attività produttiva di reddito imponibile, non essendo invece da ricondurre ai ricavi realizzati. Il costo deve essere riconducibile all’attività svolta, con la conseguenza che sono deducibili tutti i componenti negativi relativi all’attività medesima.  In pratica, come sottolineato dal Comitato consultivo con il parere 19.2.2001 n. 1, occorre valutare se tra spesa ed attività o beni da cui derivano ricavi sussiste una relazione immediata e diretta. Tale posizione peraltro è stata ribadita ripetutamente dalla Corte di Cassazione (tra le altre, sentenze n. 1465 e 3582 del 2009), che ha avuto modo di sottolineare come:

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