Privacy: rinnovate le autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili
di Ernesto RussoGuido Martinelliautorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
sino al 31.12.2016), l’obbligo della richiesta dell’autorizzazione al Garante, imposto ai titolari che effettuano il trattamento di dati sensibili nei casi espressamente menzionati.
autorizzazioni n. 2 e n. 3, volte rispettivamente a regolamentare il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati ed il trattamento di dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni.
aut. 2), si ricorda che l’autorizzazione è concessa dal Garante
“alle persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle associazioni ed agli altri organismi che gestiscono impianti o strutture sportive, esclusivamente in relazione ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare l’idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche”.
aut. 3), invece, si occupa di disciplinare il trattamento di dati sensibili di diversa natura, individuati dall’art. 4, comma 1, lettera d) del Codice della Privacy, da parte di soggetti specificamente individuati. Tali dati si riferiscono ad informazioni idonee a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, sempre se indispensabili al perseguimento delle finalità dell’ente.
“per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico …”.
liberi professionisti per perseguire le predette finalità, la presente autorizzazione si considera estesa anche a costoro. Gli enti autorizzati possono comunicare alle persone giuridiche e agli organismi con scopo di lucro titolari di un autonomo trattamento i soli dati sensibili strettamente indispensabili per le attività di effettivo ausilio alle predette finalità.
non è comunque venuto meno il fondamentale obbligo di acquisire il consenso per il trattamento dei dati sensibili da parte del soggetto interessato. A tal fine, comunque, non si segnalano variazioni da apportare alla modulistica già attualmente in uso.
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto in corso fra l’interessato e l’ente titolare del trattamento. Si ribadisce, infine, che i dati sensibili possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati e, ove necessario, diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità ed agli scopi per i quali è riconosciuta l’autorizzazione stessa al trattamento. Va tuttavia ricordato che, ai sensi degli artt. 22, comma 8, e 26, comma 5, del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato non possono essere diffusi.
sino al 31.12.2016, a presentare una richiesta di autorizzazione al Garante, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni analizzate in precedenza,
fermo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione al trattamento all’interessato.