17 Novembre 2020

Procedure concorsuali: ammesso il recupero dell’Iva anche senza nota di credito

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Non è necessario attendere la fine della procedura fallimentare per poter emettere la nota di variazione, in quanto la procedura potrebbe durare anche più di dieci anni e questo metterebbe in una posizione di svantaggio gli imprenditori italiani rispetto ai concorrenti degli altri Stati membri; inoltre, a fronte di procedure concorsuali infruttuose, non è necessario emettere una nota di credito per poter ridurre la base imponibile, se è stato il cessionario stesso a rettificare la detrazione, eliminando il rischio di perdita di gettito per l’Erario. Sono questi gli importanti principi cui è giunta la Corte di Cassazione nella sentenza 25896, depositata ieri, 16 novembre.

Il caso riguardava una società cooperativa a r.l. che non aveva versato l’Iva dichiarata. Raggiunta da una cartella di pagamento, la società cooperativa si difendeva rilevando che l’Iva non versata era relativa alle fatture emesse nei confronti di una S.r.l. e regolarmente registrate, sebbene non pagate.

La S.r.l. debitrice veniva poi dichiarata fallita, e, nel corso del giudizio, il Tribunale disponeva la chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, ragion per cui il credito, pur essendo stato ammesso in chirografo, rimaneva insoddisfatto.

La CTR non accoglieva il ricorso del contribuente, rilevando che, a seguito del decreto di chiusura del fallimento, la società avrebbe potuto emettere la nota di credito.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ripercorre i tratti essenziali della disciplina unionale, ricordando che i soggetti passivi hanno l’obbligo di assolvere l’Iva esposta in fattura; il paragrafo 1 della Direttiva 2006/112 (articolo 11, punto c, della sesta Direttiva) prevede tuttavia che gli Stati membri debbano ridurre l’importo dell’Iva dovuta se, successivamente alla conclusione dell’operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non è percepita.

Il successivo paragrafo 2 prevede una deroga a questo obbligo imposto agli Stati, introducendo la possibilità di vincolare il diritto alla riduzione della base imponibile all’accertamento della definitiva irrecuperabilità del credito: in alcuni casi, infatti, l’omesso pagamento potrebbe essere difficile da verificare, oppure potrebbe essere soltanto temporaneo.

Questi principi sono racchiusi nell’articolo 26 D.P.R. 633/1972, e, secondo l’interpretazione offerta dall’Agenzia delle entrate (ma anche dalla stessa Corte di Cassazione), ai fini del “recupero” dell’Iva è richiesta la prova dell’infruttuosità della ripartizione finale dell’attivo o la definitività del provvedimento di chiusura del fallimento (Cassazione, n. 1541 del 27.01.2014, n. 27136 del 16.12.2011).

Nonostante il richiamato orientamento, tuttavia, la recentissima sentenza raggiunge conclusioni diametralmente opposte, precisando che “alla luce dalla giurisprudenza unionale l’applicabilità dell’articolo 26 D.P.R. 633/1072 non necessita della certezza dell’irrecuperabilità derivante dall’infruttuosità della procedura”.

Come evidenziato dalla stessa Corte di giustizia, infatti, uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile Iva all’infruttuosità di una procedura concorsuale che potrebbe durare anche più di dieci anni: in questo modo gli imprenditori italiani sarebbero costretti a sopportare uno svantaggio, in termini di liquidità, rispetto ai loro concorrenti degli altri Stati membri (Corte di giustizia, sentenza 23.11.2017, causa C-246/16, Di Maura).

Per accordare il diritto alla riduzione della base imponibile, allora, è sufficiente che il soggetto passivo evidenzi l’esistenza di una probabilità ragionevole che il debito non sia saldato, anche a rischio che la base imponibile sia rivalutata al rialzo nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga comunque (punto 27 della sentenza Di Maura). E ciò proprio perché la certezza della definitiva irrecuperabilità del credito può essere acquisita, in pratica, solo dopo una decina di anni, a causa della durata, in Italia, delle procedure fallimentari” (Cassazione, sentenza n. 25896 del 16.11.2020).

Spetta quindi alle autorità nazionali stabilire quali siano le prove di una probabile durata prolungata del mancato pagamento che il soggetto passivo deve fornire in funzione delle specificità della vicenda.

Nel caso in esame, poi, evidenziano i Giudici, non assume rilievo il fatto che il soggetto passivo non abbia emesso la nota di variazione (né all’epoca, né dopo la definitività della sentenza), in quanto la ratio del meccanismo di rettifica è appunto quello di garantire la neutralità dell’imposta. Ciò considerato, quindi, la condotta del cessionario/committente ha effetti anche sulla posizione del cedente/prestatore.

In questo caso, considerato che il curatore fallimentare aveva, tramite una procedura di variazione, evidenziato un debito pari alla detrazione in precedenza operata, è stato escluso il rischio di perdita di gettito fiscale.

In conclusione i Giudici della Suprema Corte, accogliendo il ricorso della società cooperativa, hanno quindi statuito il seguente principio di diritto: “In tema di Iva, è illegittima la pretesa del fisco di ottenere l’imposta dal cedente o dal prestatore che non abbia fatto ricorso al meccanismo previsto dall’articolo 26 del D.P.R. 633/1972 per mancato pagamento a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose, qualora questo meccanismo sia stato utilizzato dal cessionario o committente, e sia stato eliminato in tempo utile il rischio di perdita di gettito per l’erario”.