14 Luglio 2021

Procedure esecutive immobiliari: è buono l’operato del debitore “collaborativo”

di Luca Caramaschi
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Nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari, in particolare quando l’immobile oggetto di esecuzione è di proprietà del debitore esecutato che riveste la qualifica di soggetto passivo ai fini Iva (tipicamente una società ma anche una ditta individuale piuttosto che un professionista), non sempre l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni chiare su come concretamente operare in relazione ai necessari adempimenti della fatturazione dell’operazione di compravendita immobiliare.

Con la risoluzione 62/E/2006 l’Agenzia ha precisato, ai fini degli adempimenti che il custode giudiziario e il professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita devono assolvere nell’ambito della procedura di espropriazione immobiliare, che l’incaricato alla vendita non assume la titolarità del bene oggetto di espropriazione forzata, che resta pur sempre in capo al debitore il quale è, tuttavia, privato del potere dispositivo sul bene.

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