Processo tributario digitale e prova testimoniale scritta
di Angelo GinexDopo un lungo periodo di esclusione, la legge di riforma del processo tributario (L. 130/2022) ha introdotto una specifica disposizione concernente l’ammissibilità della prova testimoniale scritta nel processo tributario.
In particolare, il nuovo comma 4, dell’articolo 7, D.Lgs. 546/1992, così come introdotto dall’articolo 4, comma 1, lett. c), L. 130/2022, ha stabilito che le Corti di Giustizia Tributaria possano ammettere la prova testimoniale scritta, nei casi in cui la ritengano necessaria ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti.
Quanto alle forme dell’assunzione, occorre sottolineare che, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992 e dell’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992, la procedura da seguire è quella contenuta nell’articolo 257-bis, cod. proc. civ.
Ne deriva che la Corte di Giustizia Tributaria ordina alla parte processuale (che ha presentato istanza di assunzione) di preparare il modello di testimonianza e di notificarlo al testimone. Questi rende la deposizione compilando il suddetto modello in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e indica quelli a cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.
Il testimone, poi, sottoscrive la deposizione con firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza e la spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o la consegna direttamente alla cancelleria del Giudice. Se il testimone desidera astenersi, è tenuto a compilare il modello di testimonianza con indicazione delle proprie generalità e dei motivi di astensione.
Il citato articolo, peraltro, consente al Giudice, una volta esaminate le risposte o le dichiarazioni, di disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al Giudice Delegato.
Nei casi in cui la pretesa tributaria risulti fondata su verbali (o altri atti facenti fede sino a querela di falso), la prova è ammessa soltanto su circostanze oggettive diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.
Lo schema di decreto legislativo, recante la modifica della disciplina del contenzioso tributario, interviene anche sull’articolo 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992, prevedendo una serie di modifiche funzionali alla integrale digitalizzazione del sistema processuale.
Nello specifico, quanto alla testimonianza scritta, è stabilito che, in deroga all’articolo 103-bis disp. att. cod. proc. civ., il testimone munito di “firma digitale” può rendere la testimonianza su un apposito modulo scaricabile sul sito del dipartimento della Giustizia tributaria e sottoscriverlo in ogni sua parte, apponendo una firma digitale che sia dotata dei requisiti prescritti dall’articolo 24, D.Lgs. 82/2005 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale), senza necessità di ulteriore autenticazione.
Sul punto, la relazione illustrativa del citato schema ha osservato che, poiché “il testimone può non avere accesso al Si.Gi.T.”, sarà il difensore che lo ha citato a dover depositare telematicamente il modulo di testimonianza trasmessogli dal testimone.
Verosimilmente non si verificherà mai l’ipotesi in cui sia il testimone stesso ad avere l’accesso al Si.Gi.T. e a depositare il modulo di testimonianza, considerato che questi dovrebbe conoscere dati (almeno astrattamente) in possesso del solo difensore, quali il numero di R.G., sezione e Corte di giustizia interessata della controversia oggetto del giudizio.
Dunque, appare evidente come, nella generalità delle ipotesi, sarà il difensore della parte che lo ha citato a provvedere al deposito in via telematica del modulo di deposizione trasmessogli dal testimone, dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale.
Indubbiamente, la novella risulta apprezzabile, invece, nella parte in cui tenta di adattare la disciplina prevista dal citato articolo 103-bis, disp. att. cod. proc. civ., alle esigenze di un processo digitale, offrendo al testimone munito di firma digitale, la possibilità di rendere la testimonianza su un modulo digitale sottoscritto digitalmente e, quindi, di evitare di recarsi fisicamente presso un segretario comunale, un cancelliere di un ufficio giudiziario (oppure anche un segretario delle Corti di Giustizia tributaria) per conseguire quella certificazione dell’autenticità della sottoscrizione che è già assicurata dalla firma digitale, secondo le previsioni del codice dell’amministrazione digitale.
Da ultimo, è chiaro che tale beneficio sia riservato inevitabilmente a coloro che sono dotati di firma digitale (generalmente, imprese e professionisti), mentre si ritiene che lavoratori dipendenti o pensionati difficilmente potranno usufruire di questa semplificazione, proprio perché non muniti di firma digitale.