Processo tributario: è obbligatoria l’attestazione di conformità all’originale
di Angelo GinexIl D.Lgs. 220/2023 ha modificato il processo tributario sotto molteplici aspetti. Tra le tante novità introdotte, occorre segnalare la modifica all’articolo 25-bis, D.Lgs. 546/1992, norma inserita dal D.L. 119/2018 e successivamente modificata dalla L. 130/2022.
In via generale, si rammenta che l’articolo 25-bis, D.Lgs. 546/1992, rubricato “Potere di certificazione di conformità”, regola il deposito e la notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme.
Nello specifico, la novella ha introdotto, nella disposizione citata, il comma 5-bis secondo cui: “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all’originale”.
Quindi, appare evidente che, al fine di disciplinare la certificazione di conformità della copia informatica o analogica degli atti, la modifica in esame ha stabilito che:
- gli atti e i documenti del fascicolo telematico non debbano essere nuovamente depositati nelle fasi o nei gradi successivi;
- il giudice non tenga conto degli atti e dei documenti cartacei, di cui non sia depositata nel fascicolo telematico la copia informatica munita di attestazione di conformità.
Inoltre, a norma dell’articolo 4, comma 2, D.Lgs. 220/2023, è previsto che il comma 5-bis, dell’articolo 25-bis, D.Lgs. 546/1992, trovi applicazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente all’1.9.2024.
La modifica in esame assume notevole rilevanza all’interno del processo tributario. Da un lato, deve essere salutata con favore la previsione diretta a evitare un “nuovo” deposito nei successivi gradi e fasi di giudizio dei medesimi documenti già depositati. D’altro lato, invece, non convince affatto l’introduzione dell’obbligo di attestare la conformità all’originale dei documenti depositati in formato pdf.
Sebbene fin dall’inizio la nuova formulazione dell’articolo 25-bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, abbia suscitato notevoli perplessità, inducendo i primi commentatori ad auspicarne una modifica o finanche il suo stralcio, almeno sino ad oggi il legislatore non ha operato alcun intervento (nemmeno correttivo).
Questo significa che, per tutti i ricorsi notificati successivamente all’1.9.2024, sia che si tratti di giudizi di primo grado, sia che si tratti di giudizi di secondo grado, occorrerà necessariamente tenere conto di tale obbligo.
È, altresì, previsto che, nel caso di mancata attestazione di conformità all’originale, la sanzione dovrebbe essere l’inutilizzabilità dell’atto processuale o del documento (nella disposizione citata viene espressamente utilizzata l’espressione “il giudice non tiene conto”, che appare certamente poco tecnica).
L’impatto di questa previsione, ormai pienamente operativa, è notevole in quanto il difensore tributario è tenuto ad acquisire sempre il cartaceo, in originale o in copia autentica, nonché a porre in essere un nuovo adempimento in sede processuale.
La modifica dovrebbe interessare “soltanto” i documenti non nativi digitali, di cui il contribuente possegga l’originale cartaceo. Al di fuori di tale ipotesi, l’obbligo di attestazione di conformità all’originale non dovrebbe trovare applicazione; comunque, il difensore non potrebbe accontentarsi di ricevere copie informatiche (se non già attestate conformi) e neppure fotocopie prive di attestazione di conformità.
La norma in esame impone al difensore anche di essere prudente e di conservare per cautela l’originale cartaceo (o comunque la copia autentica), e ciò stride evidentemente con il processo di digitalizzazione già in atto da molti anni a questa parte.
Infine, non è chiaro se l’attestazione di conformità debba riguardare ogni singolo documento formato su supporto analogico e detenuto in originale, oppure sia possibile prevedere un’unica certificazione recante specifica indicazione di tutte le copie informatiche oggetto di deposito. Operativamente parlando, quest’ultima soluzione sarebbe da preferire, ma per cautela, nel caso di interpretazione rigorosa del dato normativo, è opportuno optare per la prima.
Di seguito, si riporta una formula che potrebbe essere utilizzata: “Il sottoscritto dott./avv. … attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 25-bis, D.Lgs. 546/1992 e 22, D.Lgs. 82/2005, che la presente copia per immagine su supporto informatico del relativo documento posseduto in originale analogico è conforme in ogni sua parte all’originale”.