Processo tributario: la riforma porta i “magistrati tributari”
di Angelo GinexUno dei problemi strutturali che negli anni ha animato numerosi dibattiti concerne la figura del giudice tributario.
Da più parti si è spesso sottolineato che nella giurisdizione tributaria risulterebbe violato uno dei principi cardine della nostra carta costituzionale, ossia quello di autonomia e indipendenza dei giudici sancito dall’articolo 108 Cost..
Ad ogni buon conto il giudice delle leggi, quando è stato chiamato a valutare la questione dell’indipendenza del giudice tributario, ha sempre negato l’incostituzionalità della disciplina con diverse motivazioni.
Di certo vi è però che, così come spesso contestato dagli operatori del diritto, sussistono perplessità in ordine all’inquadramento della giustizia tributaria nel Ministero dell’economia, all’appartenenza del personale amministrativo assegnato alla giurisdizione tributaria a tale Ministero, all’assenza di poteri di disposizione su tale personale da parte del giudice tributario e, infine, al trattamento economico irrisorio.
Recependo tali doglianze, il legislatore ha finalmente riformato la figura del giudice tributario prevedendo alcune interessanti novità, che a prima vista però, sotto il profilo temporale, non appaiono così soddisfacenti come avrebbero dovuto essere.
Infatti, l’articolo 1 L. 130/2022 ha modificato in modo importante il D.Lgs. 545/1992, che regola l’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e l’organizzazione degli uffici di collaborazione.
Più precisamente l’articolo 1, comma 1, lettera b), L. 130/2022 ha aggiunto al D.Lgs. 545/1992 l’articolo 1-bis, il quale introduce anche nella giurisdizione tributaria il “magistrato tributario”, stabilendo che la giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale alla data del 1° gennaio 2022.
Quindi anche nel processo tributario, per la prima volta, viene introdotta la figura dei magistrati tributari, ossia di giudici la cui nomina, ai sensi del nuovo articolo 4 D.Lgs. 545/1992, così come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera e), L. 130/2022, potrà essere conseguita mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo.
È questa la vera pecca della riforma in quanto l’ingresso dei magistrati tributari avverrà in maniera limitata, sarà scaglionato nel tempo e verosimilmente si svilupperà in un arco temporale non ristretto.
Il comma 3 dell’articolo 1-bis D.Lgs. 545/1992 dispone che l’organico dei magistrati tributari è individuato in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado.
Per quanto concerne i requisiti per l’ammissione al concorso per esami, l’articolo 4-bis D.Lgs. 545/1992, così come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera f), L. 130/2022, stabilisce che a tale concorso pubblico, che consiste in una prova scritta e in una prova orale su una serie di materie specificamente previste, sono ammessi a partecipare i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell’economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati.
È previsto altresì che il suddetto concorso, ai sensi dell’articolo 4-ter D.Lgs. 545/1992, si svolga con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale è bandito.
Inoltre, secondo quanto previsto dal nuovo articolo 4-quinquies D.Lgs. 545/1992, i magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui si è detto, devono svolgere un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all’attività giurisdizionale e agli stessi si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari.
Da ultimo occorre evidenziare che l’articolo 4, comma 1, lettera b), L. 130/2022 ha introdotto l’articolo 4-bis D.Lgs. 546/1992 al fine di disciplinare le ipotesi di competenza del giudice monocratico.
In particolare è previsto che le corti di giustizia tributaria di primo grado decidano in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse invece le controversie di valore indeterminabile.
Il valore della lite è quello determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992, quindi è dato dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate. Si tiene conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.
Viene infine precisato che nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal D.Lgs. 546/1992, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale.