2 Ottobre 2019

Processo tributario: le deroghe a notifiche e depositi telematici

di Gennaro Napolitano
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La scheda di FISCOPRATICO

A partire dal 1° luglio 2019 è divenuto obbligatorio il c.d. “processo tributario telematico”.

Il nuovo articolo 16-bis D.Lgs. 546/1992 (come modificato dall’articolo 16 D.L. 119/2018), infatti, al comma 3 stabilisce che le parti, i consulenti e gli organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici sono tenuti a notificare e a depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche.

Nei giudizi instaurati, in primo e secondo grado, a partire da tale data, quindi, gli atti introduttivi devono essere notificati alla controparte tramite la posta elettronica certificata (Pec) ed entro i successivi trenta giorni depositati in Commissione tributaria con modalità telematiche. Per i ricorsi e gli appelli notificati entro il 30 giugno 2019 il ricorso al regime telematico rimane facoltativo.

In tal modo, in coerenza con gli obiettivi fissati nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021 dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), giunge a compimento il processo di digitalizzazione della giustizia tributaria, avviato nel dicembre del 2015 e passato attraverso un periodo di facoltatività.

Ai fini del deposito con modalità telematiche del ricorso/appello e degli altri atti processuali è richiesta la registrazione all’applicazione PTT del Sistema informativo della giustizia tributaria (Sigit) per cui è necessario essere in possesso della firma digitale e di una casella di posta elettronica certificata.

Effettuata la registrazione, all’interno dell’area riservata le parti del processo (e il giudice) possono consultare il fascicolo processuale informatico. Si ricorda che le regole tecniche per l’uso di strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario sono contenute nel D.M. 163/2013.

Accanto al regime di obbligatorietà della notifica e del deposito con modalità telematiche degli atti e dei documenti del processo tributario, il legislatore ha espressamente previsto alcune ipotesi di deroga, ammettendo, cioè, che in specifici casi la notifica e il deposito possano ancora essere effettuati in modalità analogiche.

La prima ipotesi di deroga è prevista dal comma 3-bis dell’articolo 16-bis, del D.Lgs. 546/1992 in base al quale i soggetti che, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo, stanno in giudizio senza assistenza tecnica hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche.

Si ricorda che il richiamato articolo 12 prevede, al comma 2, che per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza farsi assistere da un professionista (la stessa disposizione precisa che per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste ultime).

Tuttavia, la parte che, ricorrendone le condizioni, decide di non avvalersi dell’assistenza tecnica può comunque optare per il regime telematico di notifica e deposito degli atti. In tal caso, è tenuta a indicare nel ricorso, o nel primo atto difensivo, la casella di posta elettronica certificata alla quale intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

Con riguardo a questa prima ipotesi di deroga, il Ministero dell’economia e delle finanze, con la circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019, ha precisato che “nella ipotesi in cui il contribuente sia privo di assistenza tecnica ancorché la causa sia di valore superiore ai tremila euro, a seguito dell’ordine del giudice di dotarsi di un difensore – ai sensi degli articoli 12, comma 10, del D.Lgs. 546/92 e 182 c.p.c. – quest’ultimo dovrà necessariamente attenersi alla modalità telematica”.

Nella stessa circolare è stato altresì precisato che per effetto del combinato disposto dei commi 1, 2 e 9 dell’articolo 12 e dell’articolo 16-bis, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 546/92, sono sempre obbligati alla notifica e al deposito telematico degli atti e documenti i seguenti soggetti:

  • l’ente impositore e gli enti della riscossione;
  • il difensore abilitato all’assistenza tecnica in possesso del mandato rilasciato dal contribuente;
  • il difensore abilitato all’assistenza tecnica che sta in giudizio personalmente.

La seconda ipotesi di deroga è prevista dal comma 3 (secondo periodo), dell’articolo 16-bis, del D.Lgs. 546/1992, in forza del quale, in casi eccezionali (ad esempio, mancato funzionamento delle applicazioni telematiche operanti nell’ambito del processo tributario telematico, documentazione cartacea particolarmente voluminosa, presenza di documenti non riproducibili in file), il presidente della Commissione tributaria o il presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

A tal proposito, la già ricordata circolare n. 1/DF ha chiarito che “in applicazione dei principi generali in materia, deve ritenersi che l’autorizzazione possa essere concessa anche in sanatoria o d’ufficio”.

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