Processo tributario: le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell’udienza da remoto
di Angelo GinexCome noto, l’articolo 27 D.L. 137/2020 (cd. Decreto Ristori), al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze, anche da remoto, nel processo tributario.
Più precisamente, tale disposizione ha previsto che le controversie tributarie fissate per la trattazione in pubblica udienza passano in decisione sulla base degli atti, a meno che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.
In tal caso, lo svolgimento delle udienze potrà avvenire con modalità telematiche, previa autorizzazione del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale mediante decreto motivato da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio.
Come previsto dall’articolo 16, comma 4, D.L. 119/2018, a seguito dei pareri rilasciati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e dal Garante per la protezione dei dati personali, è stato finalmente emesso il decreto direttoriale n. RR 46 dell’11 novembre scorso, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario.
Innanzitutto, è stato precisato che, almeno in fase di prima attuazione, il programma informatico prescelto per lo svolgimento delle udienze da remoto è Skype for Business. In ogni caso, il collegamento da remoto dovrà essere effettuato «tramite dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all’interno del sistema informativo della fiscalità (SIF) del Ministero dell’Economia e delle Finanze», affinché i dati siano trattati e conservati secondo i protocolli e le modalità cui fa riferimento anche il Sigit per il processo telematico.
Ai fini dello svolgimento delle udienze con modalità telematiche, è previsto che la partecipazione all’udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.
La decisione del Presidente di svolgere l’udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 16-bis D.Lgs. 546/1992.
Prima dell’udienza, sempre a mezzo pec, l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia alle parti una seconda comunicazione contenente il link per la partecipazione all’udienza a distanza e l’avviso che l’accesso all’udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
Il link è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore delegato.
In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l’udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti a mezzo pec.
Con riferimento al verbale di udienza, si chiarisce che questo viene redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza. Qualora non sia possibile procedere con la sottoscrizione digitale, il segretario procede ad effettuare copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa e ad inserirla nel fascicolo informatico d’ufficio, previa apposizione della propria firma digitale.
Nel caso dei contribuenti privi di assistenza tecnica (è il caso delle controversie di valore fino a 3.000 euro), con circolare n. 1/DF del 4.07.2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanza aveva già chiarito che il collegamento audiovisivo presso il domicilio del contribuente che si difende personalmente può essere garantito solo qualora lo stesso abbia optato per le modalità telematiche nel processo tributario.
Nella medesima circolare si era altresì precisato che resta ferma la possibilità per il difensore di dichiarare che nel collegamento audiovisivo presso il suo domicilio web risulti presente anche il contribuente da lui difeso (circostanza, evidentemente, irrealizzabile in questo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19).
Da ultimo, appare ormai evidente come l’implementazione del collegamento da remoto non prenderà avvio contemporaneamente in tutte le commissioni tributarie presenti sul territorio nazionale, essendo peraltro prevista la possibilità che, anche all’interno di una stessa commissione, solo una parte delle udienze pubbliche e in camere di consiglio siano celebrate con modalità telematiche.
L’articolo 27 D.L. 137/2020 precisa infatti che le udienze e le camere di consiglio possano svolgersi anche solo “parzialmente” da remoto, dovendosi tener conto delle dotazioni informatiche della giustizia tributaria e dei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili; sicché, ad oggi, la celebrazione delle udienze con modalità telematiche sull’intero territorio nazionale resta una chimera.