Processo tributario telematico
di EVOLUTIONIl processo tributario telematico (PTT) trova la sua ratio nella volontà del Legislatore di digitalizzare la Pubblica Amministrazione nonché di “smaltire” il lavoro delle commissioni tributarie e della Corte di Cassazione.
Salvo alcune peculiarità in tema di notificazione e di costituzioni in giudizio, al PTT rimangono comunque applicabili le norme previste per il processo tradizionale di cui al D.Lgs. 546/1992, soprattutto con riferimento alle tempistiche da rispettare.
Con il comma 8 dell’articolo 39 del D.L. 98/2011 è stato fatto il primo step per la digitalizzazione del contenzioso tributario, introducendo la possibilità per le Commissioni tributarie di effettuare le comunicazioni attraverso la posta elettronica certificata (PEC). Inoltre, lo stesso decreto demandava ad un successivo provvedimento l’individuazione delle modalità attuative della disposizione. A tal proposito, è stato emanato il D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, il quale a sua volta richiamava un successivo decreto (D.M. 4 agosto 2015), al fine di disciplinare i seguenti adempimenti:
- registrazione e accesso al portale del PTT;
- costituzione in giudizio e notificazioni;
- consultazione e prelievo di copie dal fascicolo processuale informatico;
- assegnazione dei ricorsi e redazione/deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze;
- archiviazione e conservazione degli atti processuali informatici.
Successivamente, è intervenuto l’articolo 9 del D.Lgs. 156/2015 il quale inserendo l’articolo 16-bis al D.Lgs. 546/1992 ha introdotto una disciplina organica delle comunicazioni telematiche nell’ambito del processo tributario.
L’articolo 16 D.L. 119/2018 (cd. Decreto fiscale) modificando l’articolo 16-bis D.Lgs. 546/1992 ha introdotto l’obbligo di applicare la procedura telematica a tutti i giudizi instaurati, in primo e/o secondo grado, con ricorso notificato dal 1° Luglio 2019, salvo:
- casi eccezionali in cui il Presidente della commissione tributaria o della sezione, ovvero del collegio, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle tradizionali, quindi anche cartacee;
- il caso in cui il contribuente stia in giudizio senza l’assistenza del difensore, il quale potrà facoltativamente optare per la procedura telematica indicando nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo PEC, anche non presente nei pubblici elenchi, presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.
Fino a tale data (1° Luglio 2019) le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica (PTT) secondo le modalità di cui al D.M 23 Dicembre 2013 n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte o dalle modalità seguite nel corso del giudizio di primo grado.
In ogni caso, ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 2 c. 3 D.M. 163/2013, se in primo grado è stata adottata la procedura telematica la stessa dovrà essere utilizzata anche nel grado successivo salvo il caso in cui non sia cambiato il difensore. In tale ultimo caso, infatti, si potrà modificare la modalità di gestione del contenzioso tornando, eventualmente, a quella cartacea.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |