Processo tributario telematico: la notifica degli atti a mezzo pec
di Gennaro NapolitanoNell’ambito del processo tributario telematico (PTT) la notifica degli atti processuali a mezzo posta elettronica certificata (pec) è stabilita dall’articolo 16-bis D.lgs. 546/1992 (come modificato dall’articolo 16, comma 1, lett. a, n.4, D.L. 119/2018).
Il regime di obbligatorietà delle notifiche e dei depositi telematici concerne i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, a partire dal 1° luglio 2019 (rimane ferma la facoltatività dell’opzione telematica della notifica e del deposito degli atti per i ricorsi/appelli notificati entro il 30 giugno 2019).
La notifica degli atti alla controparte a mezzo pec può essere effettuata 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, festivi inclusi.
Tale regola si ricava da quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 75/2019 (relativa al processo civile), con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16-septies D.L. 179/2012 (convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012), inserito dall’articolo 45-bis, comma 2, lett. b, D.L. 90/2014 (convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014), “nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta”.
Tale principio è applicabile anche al processo tributario: pertanto, la notifica effettuata tra le ore 21 e le ore 24 del giorno di scadenza si perfeziona (ed è, dunque, tempestiva) per il notificante, se entro le ore 23:59 dello stesso giorno viene generata la ricevuta di accettazione.
Il differimento al giorno successivo del momento perfezionativo della notifica opera solo per il destinatario.
La disciplina delle notifiche a mezzo pec è dettata dal D.M. 23.12.2013, n. 163 (“Regolamento sulla disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario”), il cui articolo 5, comma 2, stabilisce che le notificazioni eseguite a mezzo pec si intendono perfezionate nel momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna.
L’articolo 8 del ricordato Regolamento prevede, ai fini della decorrenza dei termini processuali, effetti diversi per il mittente e per il destinatario della notifica pec andata a buon fine.
In particolare, per il mittente la notifica si intende effettuata nel momento dell’invio del documento al proprio gestore pec, attestato dalla relativa ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario nel momento in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella pec dal suo gestore. Ne consegue che “per il mittente, ai fini del corretto perfezionamento della notifica, risulta indifferente che il destinatario visualizzi o meno il contenuto della pec ricevuta. È sufficiente che il gestore del sistema di trasporto delle informazioni renda accessibile l’atto al destinatario affinché la notifica si ritenga perfezionata. In sostanza, è sufficiente che il messaggio di pec venga consegnato al gestore del servizio del destinatario, che ne rilascia immediata e automatica ricevuta” (circolare n. 1/DF/2019).
Effettuata la notifica tramite pec, ai fini della relativa prova, bisogna depositare, attraverso l’applicazione PTT (Processo Tributario Telematico) del Sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) la ricevuta di accettazione (RdAC), sottoscritta con la firma del gestore del mittente, e la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), sottoscritta con la firma del gestore del destinatario.
Tali file possono essere salvati con le seguenti modalità:
- con l’estensione “.eml” (formato nativo digitale contenente i file digitali degli atti notificati)
- nel formato PDF/A 1a-1b, predisponendo, sullo stesso documento informatico o su atto separato, una attestazione di conformità ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2, D.Lgs. 82/2005 (opzione riservata ai soli pubblici ufficiali), con l’obbligo di conservazione dell’originale informatico, ove previsto
- nel formato PDF/A 1a-1b, senza predisporre un’espressa dichiarazione di conformità (ai sensi dello stesso articolo 23-bis, comma 2, D.Lgs. 82/2005, infatti, tale copia informatica ha la stessa efficacia probatoria dell’originale se la sua conformità non è espressamente disconosciuta; rimane fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico).
Le ricordate ricevute e l’attestazione di conformità devono essere firmate digitalmente.
Nell’ambito del processo tributario telematico, gli indirizzi pec dei destinatari per l’effettuazione delle notifiche sono reperibili nei seguenti elenchi pubblici:
- INI-PEC – indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato;
- IPA – indice nazionale dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi.
Si ricorda, infine, che accanto al regime di obbligatorietà della notifica e del deposito con modalità telematiche degli atti e dei documenti del processo tributario, il legislatore ha espressamente previsto alcune ipotesi di deroga, ammettendo, cioè, che in specifici casi la notifica e il deposito possano ancora essere effettuati in modalità analogiche (per questi aspetti si rinvia al contributo “Processo tributario: le deroghe a notifiche e depositi telematici” pubblicato su questa rivista il 2 ottobre 2019).