Processo tributario telematico obbligatorio dal 1° luglio 2019
di Giancarlo FalcoUn’importante novità contenuta nel Decreto fiscale – D.L. 119/2018 – è rappresentata dall’introduzione dell’obbligo del processo tributario telematico per i ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2019.
In particolare, nel Decreto fiscale è stato inserito un intero articolo (articolo 16 D.L. 119/2018) dedicato alla “Giustizia tributaria digitale”, destinato alla definizione del nuovo assetto che il decreto conferirà al sistema processuale tributario vigente.
Scopo della disposizione, esplicitato dallo stesso riformatore, è ridurre in modo strutturale i costi relativi alla gestione ed alla custodia degli archivi tributari, recuperando la produttività del personale di segreteria che potrà, dunque, essere utilizzato per supportare l’attività giurisdizionale.
Ma vediamo nel dettaglio le novità apportate dalla norma in commento al D.Lgs. 546/1992.
Viene modificato in parte l’articolo 16-bis, comma 1, D.Lgs. 546/1992, prevedendo il perfezionamento delle comunicazioni, nel caso in cui nel processo sono costituiti più difensori, “con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte”.
Viene interamente sostituito, invece, il successivo secondo comma del medesimo articolo 16-bis D.Lgs. 546/1992, con l’inserimento delle ipotesi in cui, in via eccezionale, si può derogare all’obbligatorietà del deposito telematico. In particolare, in caso di “mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario” le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione Tributaria.
Analogo destino per il terzo comma dell’articolo 16-bis D.Lgs. 546/1992, che, interamente riformato, prevede l’obbligatorietà del rito telematico, come già sopra accennato. Nel dettaglio la citata disposizione, fissa, “per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019”, l’obbligatorietà della procedura telematica, già prevista, seppure in via solo facoltativa, dal D.M. 23.12.2013, n. 163.
Gli unici a poter continuare ad optare per la procedura classica “cartacea” saranno i contribuenti che decidono di stare in giudizio senza assistenza tecnica nelle liti di valore non superiore a tremila euro.
È bene evidenziare che è lasciata facoltà al Presidente della Commissione Tributaria e/o al Presidente di Sezione, nel caso in cui il ricorso sia già iscritto a ruolo, ovvero al collegio giudicante, qualora la questione sorge in udienza, di poter, in via del tutto eccezionale, autorizzare con provvedimento motivato il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.
Il decreto risolve poi una problematica che stava creando non poche difficoltà agli operatori, in realtà soprattutto all’Amministrazione finanziaria che spesso si costituiva telematicamente a fronte di un ricorso cartaceo presentato dal contribuente; infatti, grazie alla nuova disposizione interpretativa, introdotta con l’articolo 25-bis D.Lgs. 546/1992, è previsto che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio le modalità telematiche, indipendentemente da quella scelta dalla controparte o nonostante lo svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.
Di rilevante impatto innovativo è la previsione di cui al quinto comma dell’articolo 16 in parola, che prevede la possibilità per le parti di partecipare all’udienza pubblica mediante un collegamento audiovisivo tra l’aula d’udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai soggetti della riscossione, in modo da garantire la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di ascoltare quanto viene detto.
In ultimo, è inserito un nuovo articolo nel D.Lgs. 546/1992 – l’articolo 25-bis – al fine di introdurre semplificazioni per la parte pubblica nell’attestazione di conformità delle copie digitali di atti cartacei.
Precisamente, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 D.Lgs. 446/1997 attesteranno la conformità di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, al fine del deposito e della notifica, con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine; ciò avverrà secondo le modalità di cui al D.Lgs. 82/2005. Inoltre, il medesimo potere di attestazione di conformità verrà esteso, anche per l’estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, che sono equivalenti all’originale anche se difettano dell’attestazione di conformità da parte dell’ufficio di segreteria. Pertanto, la copia informatica e cartacea munita di tale attestazione di conformità equivarrà all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto o presente nel fascicolo informatico; i soggetti suindicati che attestano la conformità assumono la veste di pubblici ufficiali.
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