Processo tributario: termini perentori per il deposito di memorie e documenti e rilevanza della sospensione feriale
di Massimo Conigliaro
Interessante pronuncia della CTP di Siracusa che ha fissato alcuni paletti procedurali invalicabili nell’attività processuale. In particolare, con la sentenza n.296/02/13 del 25.9.2013 (Pres. Tamburini, Rel. Valenti) la commissione tributaria provinciale ha ribadito che la tardività della costituzione in giudizio determina per la parte la decadenza dalla facoltà di chiedere o svolgere attività processuali precluse dal mancato rispetto dei termini previsti per la costituzione in giudizio e per la produzione di documenti.
Si tratta di un tema dibattuto, che la CTP siciliana risolve in modo condivisibile. In passato si è sostenuto che se è vero da un lato che l’art. 23 del D. Lgs. 546/92 non prevede alcuna espressa sanzione processuale in caso di inosservanza del termine di sessanta giorni per la costituzione in giudizio della parte resistente, dall’altro il resistente – pur potendosi costituire tardivamente – deve esercitare tale diritto nel rispetto delle disposizioni previste dall’ articolo 32 del D.Lgs. 546/92 e pertanto fino a 20 o 10 giorni liberi prima dell’udienza di trattazione, a seconda che si tratti rispettivamente di documenti o memorie illustrative.
Alcune commissioni di merito avevano sostenuto che “la libertà temporale dell’ufficio di depositare la comparsa di costituzione trova un limite nel rispetto dei diritti di difesa del ricorrente, i quali sarebbero lesi se egli non avesse la possibilità di chiedere la discussione in pubblica udienza e di depositare memorie illustrative sino a dieci giorni liberi prima dell’udienza stessa. Conseguentemente la parte può costituirsi anche oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del ricorso, purché in data anteriore a venti giorni liberi prima dell’udienza stessa” (ex pluribus CTP Piacenza, sentenza n. 6 del 3.3.1998). Peraltro, da una lettura sistematica degli articoli 23, 31 e 34 del D. Lgs. 546/92, secondo taluni emerge l’impossibilità di partecipare all’udienza di discussione per il funzionario dell’amministrazione che non risulti ritualmente costituito.
Nel caso affrontato dalla Commissione Tributaria di Siracusa viene precisato che il terzo comma dell’art. 23 del già citato D. Lgs. 546/92 elenca le attività che la parte resistente deve compiere entro i termini di cui al primo comma (espone le difese, prende posizione sui motivi dedotti dal ricorrente, indica le prove di cui intende valersi, propone le eccezioni processuali e di merito). Attività che l’ente impositore non può compiere a ridosso del giorno di trattazione della causa senza ledere il diritto di difesa della parte contribuente, Fra l’altro, anche l’eventuale deposito di “memorie illustrative” fino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione presuppone una precedente attività di difesa (che nel caso in oggetto non c’è stata), che viene “illustrata” con apposita memoria.
“E’ vero – si legge nella sentenza – che dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il termine di cui all’art. 23 citato, a favore della parte resistente per costituirsi in giudizio, non è perentorio, ma è altrettanto vero che questa libertà temporale di depositare la comparsa di costituzione non può essere illimitata perché, in caso contrario, verrebbe a ledere i diritti di difesa della ricorrente, precludendole la possibilità di replicare per iscritto e di depositare ulteriore documentazione, che si sia resa necessaria per contrastare gli scritti e i documenti prodotti da controparte.”
Ma c’è di più.
Nel caso affrontato nella sentenza in commento, a fronte di un’udienza di trattazione fissata per il 18 settembre 2013, la parte resistente si era costituita in giudizio a distanza di anni dalla proposizione del ricorso con atto di controdeduzioni depositato il 6 settembre 2013, “nei due giorni antecedenti la trattazione della causa”. La commissione puntualizza, infatti, che si rende applicabile la sospensione feriale dei termini e nel computo dei giorni a ritroso dalla data di trattazione andava considerato che i termini sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre. Tale circostanza era stata eccepita nel corso dell’udienza di trattazione dal difensore del ricorrente ed opportunamente riportata nel verbale di udienza, nel quale era stato altresì richiesto di non tenere conto di quanto dedotto in tale tardiva memoria di costituzione, applicando per l’effetto il principio di non contestazione di cui all’art. 115 del codice di procedura civile, pacificamente applicabile al rito tributario.
La CTP di Siracusa ha accolto tale doglianza rilevando che la costituzione della parte resistente è tardiva e ”quindi, le sue eccezioni e controdeduzioni (con i relativi documenti allegati) non possono essere prese in considerazione dal Collegio, come affermato da costante giurisprudenza”.Le domande e le eccezioni della parte contribuente sono rimaste pertanto “incontestate” ed il ricorso è stato accolto.