Processo tributario: termini sospesi per tutti sino all’11 maggio
di Angelo GinexCome noto, dal combinato disposto degli articoli 67 e 83 D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), con specifico riferimento al processo tributario, emergeva la previsione di un c.d. doppio binario, atteso che i termini venivano sospesi, per il contribuente, sino al 15 aprile e, per gli enti impositori, fino al 31 maggio.
Con il D.L. 23/2020 (c.d. Decreto liquidità), invece, il legislatore ha proceduto ad un riallineamento della posizione processuale dei contribuenti e degli enti impositori, prevedendo che per entrambi operi la medesima sospensione dei termini processuali fino al prossimo 11 maggio.
Infatti, per quanto concerne i contribuenti, l’articolo 36 D.L. 23/2020 proroga il periodo di sospensione dei termini, che originariamente era stato fissato dal 9 marzo al 15 aprile ex articolo 83 D.L. 18/2020, stabilendo che questo è esteso fino al prossimo 11 maggio.
Tenendo conto del tenore letterale delle disposizioni richiamate, detta sospensione riguarderà tutti i termini processuali, ivi compresi i termini per la notifica del ricorso di primo grado e in appello, oltre che quello per la conclusione del procedimento di mediazione ex articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992, così come ritenuto anche dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare AdE 8/E/2020, § 2.8).
Con riferimento agli enti impositori, invece, l’articolo 29 D.L. 23/2020, al di là del refuso concernente il riferimento all’articolo 73 D.L. 18/2020, erroneamente indicato in luogo di quello al citato articolo 83, mira nella sostanza ad un riallineamento della sospensione dei termini processuali per contribuenti ed enti impositori, così superando una delle maggiori criticità generate dal D.L. Cura Italia.
Si rammenta infatti che l’articolo 67 D.L. 18/2020 prevedeva la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, sino al 31 maggio.
Con l’articolo 29 D.L. 23/2020 è stabilito invece che, in deroga a tale previsione, la proroga del termine di sospensione di cui all’articolo 83 D.L. 18/2020 (è sottointeso il riferimento all’articolo 36 D.L. 23/2020) trova applicazione anche alle attività del contenzioso degli enti impositori, così anticipando anche per tali attività la sospensione fino al prossimo 11 maggio.
Ciò detto, è d’uopo precisare che, se il termine ha già iniziato a decorrere prima del 9 marzo, il medesimo resta sospeso nel suddetto periodo di sospensione dal 9 marzo all’11 maggio (a differenza di quanto previsto per gli enti impositori, per i quali la sospensione ha avuto inizio l’8 marzo) e ricomincia a decorrere dall’11 maggio. Invece, se il termine inizia a decorrere durante il periodo di sospensione non appena indicato, l’inizio stesso è differito al prossimo 11 maggio (cfr. circolare AdE 6/E/2020).
Va da sé che, se in detto periodo il contribuente abbia compiuto un’attività processuale, l’eventuale successivo termine ad esso correlato decorrerà sempre dal prossimo 12 maggio. È il caso del contribuente che abbia comunque notificato il ricorso di primo grado nel periodo di sospensione e debba procedere alla costituzione in giudizio nei 30 giorni successivi. Se detta notifica è avvenuta, ad esempio, il 15 marzo, la costituzione in giudizio potrebbe avvenire sino al 10 giugno.
Nel caso dei termini a ritroso, poi, è chiaro che l’udienza di discussione debba essere fissata dal giudice non prima del 3 giugno, in modo da consentire alle parti di poter provvedere al deposito dei documenti il 12 maggio, oltre che al deposito delle memorie illustrative ed eventualmente delle brevi repliche.
Inoltre, non vi è dubbio che tale riallineamento superi le criticità derivanti dalla necessità di presentare nei termini ordinari di impugnazione l’appello incidentale, che nel caso del contribuente poteva risultare inevitabilmente travolto ove quello principale dell’Amministrazione fosse stato dichiarato inammissibile, attesa la discrasia nella sospensione dei termini processuali.
Occorre sottolineare altresì come la nuova previsione elimini ogni dubbio legato ai giudizi in cui è parte l’agente della riscossione, nel senso che anche per essi opererà la sospensione sino al prossimo 11 maggio, in virtù non di quanto previsto dall’articolo 67 D.L. 18/2020 (così come modificato dall’articolo 29 D.L. 23/2020), che a rigore dovrebbe valere per i soli enti impositori, ma della previsione generalizzata contenuta nell’articolo 83 D.L. 18/2020 (così come modificato dall’articolo 36 D.L. 23/2020).
Resta valido, infine, quanto già chiarito a proposito del procedimento di adesione (cfr. circolare AdE 6/E/2020), e cioè la possibilità di cumulare la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente con la sospensione prevista dall’articolo 83 D.L. 18/2020 (così come modificato dall’articolo 36 D.L. 23/2020).